La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 18486 /2006), ha dichiarato infondato un ricorso avverso un'Ordinanza del Tribunale pei i minorenni di Milano che, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, aveva rigettato una richiesta di liberazione condizionale avanzata da una condannata, stante la carenza del presupposto normativo per la concessione del suddetto beneficio, "ovvero, secondo la previsione dell'art. 179 c.p., la prova della intervenuta emenda, per aver dato il condannato prove effettive e costanti di buona condotta"- nell'Ordinanza stessa -giustamente riassunte nel concetto di sicuro ravvedimento". Corretta è stata la decisione del Tribunale per i minorenni ? continuano sempre i Giudici di legittimità ? per aver osservato che "la condotta altalenante del soggetto (che accanto al corso di studi regolarmente seguito, mostrava aperture di consapevolezza, circa i delitti terribili commessi, solo sporadiche ed era ben lungi dall'aver acquisito un senso di colpa reale, come sintomo definitivo della raggiunta emenda) non consentisse di formulare un giudizio positivo, circa la richiesta avanzata". La Cassazione ha tra l'altro precisato che l'istanza in questione era vista dal ricorrente ?solo come uno strumento per evitare il carcere per adulti e per poi, attraverso il beneficio, avvicinarsi a quel traguardo di emenda tuttora ben lungi?.
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