Fingere di aver perso la carta d'identità integra il reato di cui all'art. 483 c.p. se la denuncia di smarrimento è presupposto per ottenere il duplicato

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 10309/2019 (sotto allegata) la Cassazione precisa che fingere di aver perso la carta d'identità per ottenerne il duplicato, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, nel momento in cui la falsa denuncia di smarrimento è il presupposto necessario per il rilascio del nuovo documento.

La vicenda processuale

La Corte di appello di Trento riforma parzialmente la sentenza di primo grado e restituisce al Comune la carta di identità confiscata all'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. "integrato dalla falsa denunzia di smarrimento della propria carta di identità, al contrario consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito."

Ai sensi dell'art 483 c.p - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - "1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."

La decisione della corte viene impugnata dal difensore dell'imputato che contesta in primis la destinazione della falsa denuncia di smarrimento della carta asserita dalla sentenza.

Fingere di aver smarrito la carta d'identità integra il reato di falsità ideologica

La Cassazione con sentenza n. 10309/2019 rigetta il ricorso perché infondato. Gli Ermellini "quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui l'atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso affermati, il motivo è infondato perché non fa i conti con la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria."

La denunzia di smarrimento, comportando l'annotazione negli schedari del Comune, rappresenta il presupposto necessario nel procedimento amministrativo, per ottenere, una nuova carta d'identità in sostituzione di quella smarrita. In questo modo risulta comprovata "sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi".

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