di Valeria Zeppilli - Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica si configura un duplice ciclo causale, che di recente la Corte di cassazione ha analizzato con la sentenza numero 5487/2019 (qui sotto allegata).
- L'evento dannoso e l'impossibilità di adempiere
- La prova di danneggiato e danneggiante
- La causa incognita
L'evento dannoso e l'impossibilità di adempiere
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Il primo ciclo causale è relativo all'evento dannoso e il relativo onere della prova in giudizio grava sul creditore/danneggiato che agisce per il risarcimento.
Il secondo ciclo causale, invece, riguarda l'impossibilità di adempiere ed è il debitore danneggiante a doverlo provare.
La prova di danneggiato e danneggiante
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Di conseguenza, colui che assume di essere stato danneggiato da un trattamento (od omesso trattamento) medico sanitario deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza di una patologia o il suo aggravamento e la condotta del sanitario.
Quest'ultimo - asserito danneggiante - deve invece dimostrare che la prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile e inevitabile.
La causa incognita
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Tale ripartizione dell'onere della prova determina anche quale è il soggetto che si fa carico della causa incognita.
Questa, infatti, resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso e resta a carico del convenuto in merito alla possibilità di adempiere.
Di conseguenza, se l'istruttoria condotta nel corso del giudizio lascia incertezze circa la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze negative con riferimento all'onere della prova restano in capo all'attore nel primo caso e del convenuto nel secondo caso.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 5487/2019