di Valeria Zeppilli - I diritti sindacali sono quei diritti che il nostro ordinamento giuridico riconosce per assicurare l'adeguato esercizio delle attività sindacali. Essi sono sanciti dallo statuto dei lavoratori, agli articoli 20 e seguenti.
Vediamo brevemente quali sono i diritti sindacali e cosa prevedono.
Indice:
- Il diritto di assemblea
- Il referendum
- Il diritto di affissione
- Il diritto all'utilizzo dei locali
- Contributi e proselitismo
- I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
- Il trasferimento dei dirigenti
Il diritto di assemblea
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Innanzitutto vi è il diritto di assemblea, ovverosia il diritto dei lavoratori di riunirsi all'interno dell'unità produttiva in cui lavorano, al di fuori dell'orario di lavoro ma anche durante l'orario stesso, seppur, in questo secondo caso, per massimo dieci ore annue (che sono regolarmente retribuite).
Le riunioni devono avere come ordine del giorno materie di interesse sindacale e del lavoro e ad esse il datore di lavoro può partecipare solo se invitato. Esse sono indette dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, congiuntamente o singolarmente, è possono riguardare sia la generalità dei lavoratori che gruppi di essi.
Con preavviso al datore stesso è poi possibile invitare alle assemblee anche i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Il referendum
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Un altro diritto sindacale è rappresentato dal referendum, che può essere svolto nell'ambito aziendale, sebbene al di fuori dell'orario di lavoro.
Il referendum deve avere a oggetto materie inerenti all'attività sindacale ed è indetto da tutte le rappresentanze sindacali aziendali. Possono parteciparvi tutti i lavoratori che appartengono all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata da esso.
Il diritto di affissione
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Lo statuto dei lavoratori dà poi diritto alle rappresentanze sindacali aziendali di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro su degli appositi spazi che devono essere predisposti dal datore di lavoro e devono trovarsi in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva.
Il diritto all'utilizzo dei locali
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Le rappresentanze sindacali aziendali devono inoltre avere a disposizione dei locali da utilizzare, che il datore di lavoro è quindi tenuto a fornire.
A tale proposito, la legge prevede che nelle unità produttive che hanno almeno 200 dipendenti è necessario mettere a disposizione permanentemente un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, invece, il datore di lavoro deve mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta un locale idoneo per le loro riunioni ma non destinato permanentemente ed esclusivamente a esse.
Contributi e proselitismo
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L'articolo 26 dello statuto dei lavoratori si interessa di contributi sindacali, prevedendo che gli stessi possono essere raccolti dai lavoratori, che possono anche svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
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La legge 300/1970, nella parte che si occupa di definire i diritti sindacali, pone anche delle specifiche garanzie per i dirigenti delle rappresentanze sindacali, aventi a oggetto il loro trasferimento e il godimento di specifici permessi.
Il trasferimento dei dirigenti
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Nel dettaglio, in relazione al trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dall'unità produttiva, si stabilisce che questo può essere disposto solo dopo aver ottenuto il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Permessi retribuiti dei dirigenti
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali sono poi riconosciuti dei permessi retribuiti da utilizzare per l'espletamento del loro mandato.
A tal fine, lo statuto distingue tre diverse situazioni:
- unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale: ha diritto ai permessi un dirigente per ciascuna rappresentanza e la loro consistenza non può essere inferiore a un'ora all'anno per ciascun dipendente;
- unità produttive che occupano fino a 3mila dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale: ha diritto ai permessi un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza e la loro consistenza non può essere inferiore a otto ore mensili;
- unità produttive di maggiori dimensioni: ha diritto ai permessi un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale, in aggiunta al numero minimo visto nella precedente ipotesi. Anche in questo caso la consistenza dei permessi non può essere inferiore a otto ore mensili.
Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto anche a permessi non retribuiti dal lavoro per poter partecipare a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Tali permessi devono essere riconosciuti in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
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