di Lucia Izzo - Va annullata la cartella esattoriale relativa a violazioni del Codice della Strada se non vi è stata la notifica dei verbali. In particolare non è sufficiente per l'amministrazione produrre semplici copie fotostatiche delle relate di notifica in quanto, qualora queste vengano disconosciute, la parte sarà tenuta a produrre gli originali, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 131/2019 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione avverso una cartella esattoriale avanzata da una s.r.l. difesa dall'avvocato Roberto Iacovacci.
- Il caso
- Copie fotostatiche e disconoscimento della conformità all'originale
- Copia fotostatica disconosciuta? Andranno prodotti gli originali
Il caso
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La cartella, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, era riferita a presunte violazioni del Codice della Strada. Tuttavia, l'opponente deduce l'illegittimità della sua iscrizione a ruolo per difetto di valido titolo esecutivo, ovvero essendo mancata la notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada.
Si tratta di un elemento che il giudice onorario ritiene "sicuramente impeditivo dell'esecuzione" poiché la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo costituiscono la fase finale di un procedimento amministrativo volto al recupero delle somme.
In particolare, per poter esistere, la cartella esattoriale deve essere sorretta da atti endoprocessuali necessariamente richiesti dalla legge. Nel caso di specie la P.A. avrebbe dovuto provare, non solo, di aver regolarmente redatto i verbali de quibus, ma anche che gli stessi erano stati regolarmente notificati al ricorrente nei termini di legge.
Copie fotostatiche e disconoscimento della conformità all'originale
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Invece, le parti convenute si sono limitate a produrre semplici copie delle relate di notifica di cui l'attore contesta l'autenticità e, sul punto, viene richiamato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5077/2017).
In particolare, la sentenza rammenta quanto stabilito dall'art. 2719 c.c. secondo cui "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".
La norma, che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, trova applicazione tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..
Copia fotostatica disconosciuta? Andranno prodotti gli originali
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Ne consegue, si legge nel provvedimento, che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
A contrario, il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde.
Nel caso di specie l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, non ha provveduto all'incombente, sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, che il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto, non è stata provata.
L'impugnazione delle fotocopie, ritualmente proposta, impone al giudice di non poter fondare la propria decisione su detti atti e di non poterli considerare con la conseguente declaratoria di mancanza di prova della pretesa creditizia del resistente. La cartella esattoriale va dunque annullata.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Scarica pdf Giudice di Pace di Frosinone, sent. 131/2019• Foto: 123rf.com