di Annamaria Villafrate - Farà sicuramente discutere l'ordinanza del 7 marzo 2019 del Tribunale di Rieti (sotto allegata). Richiamando la normativa posta a tutela dei minorenni, compresa quella che disciplina la diffusione dei propri dati personali, sancisce il divieto per i nuovi compagni degli ex coniugi di pubblicare, senza il consenso dei genitori, le foto dei minori di anni 14 sui propri profili social. A causa della natura della rete infatti non è possibile esercitare un controllo attento e scrupoloso dell'utilizzo che potenzialmente può essere fatto delle immagini dei minori. Esse infatti potenzialmente potrebbero essere salvate, modificate e utilizzate nel mercato della pedopornografia.
- La vicenda processuale
- La normativa sulla protezione dei dati del minore
- Foto dei minori sui social: pregiudizievole perché incontrollabile
La vicenda processuale
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Due coniugi divorziano. Il Tribunale affida i figli congiuntamente ai due genitori con collocazione presso la madre. Il marito intraprende una nuova relazione. La compagna dell'uomo, da prima del divorzio, inizia a pubblicare le foto dei figli di lui sui suoi profili social. La madre invita la donna, in via bonaria, a porre fine alle pubblicazioni, perché non autorizzata. La compagna però, sorda alle richieste, continua a pubblicare foto, con tanto di commenti e critiche rivolte alla madre dei minori la quale, a un certo punto diffida formalmente la donna con raccomandata a rimuovere quanto presente sui social. Le pubblicazioni però, poco dopo riprendono. A quel punto, in sede di divorzio
, i coniugi inseriscono nel ricorso una clausola espressa contenete il divieto a terze persone di pubblicare le foto dei figli, salvo accordo congiunto dei genitori. Le pubblicazioni però proseguono anche dopo il divorzio, senza neppure oscurare il viso. La madre chiede quindi la concessione di un provvedimento che imponga la rimozione delle foto dei figli minori dai profili social della nuova compagna dell'ex marito.La normativa sulla protezione dei dati del minore
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Il Tribunale di Rieti, sezione civile, con ordinanza del 7 marzo 2019 accoglie interamente il ricorso avanzato dalla madre, fissando delle regole ben precise, valide anche nei confronti dei nuovi compagni degli ex coniugi. Questi non devono solo rispettare le condizioni poste dai coniugi, ma prima di tutto i diritti dei minori che devono essere tutelati dalla diffusione indiscriminata e senza controllo della loro immagine su social. Il Tribunale invoca in particolare il rispetto della normativa in materia.
- Il Considerando n. 38 del Regolamento UE n. 679/2016 dispone che: "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (...)";
- L' art. 8 di detto regolamento prevede inoltre che "qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) [il consenso], per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni."
- Il legislatore italiano ha stabilito, con il decreto di adeguamento al Codice privacy n. 101/2018 che il limite d'età in Italia è di 14 anni. Il trattamento dei dati del minore di anni 14 da parte della società dell'informazione pertanto è lecito solo se autorizzato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Foto dei minori sui social: pregiudizievole perché incontrollabile
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Il Tribunale di Rieti condanna quindi la compagna dell'ex marito a rimuovere immediatamente le immagini dei minori pubblicate sui social network, le inibisce di pubblicare in futuro altre foto senza il preventivo consenso dei genitori, le commina la sanzione di 50 euro giornalieri per ogni giorno di ritardo nella eliminazione delle foto.
Come precisa il Tribunale nel riconoscere la sussistenza del fumus bonis iuris "l'inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. In questo senso, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network."
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Scarica pdf Tribunale di Rieti ordinanza del 7 marzo 201• Foto: 123rf.com