di Annamaria Villafrate - Con la sentenza penale n. 11722/2019 (sotto allegata) la Cassazione, discostandosi da un precedente orientamento giurisprudenziale precisa che il conducente indagato per guida in stato di ebbrezza deve essere avvisato dalla polizia giudiziaria della possibilità di farsi assistere da un difensore nel momento in cui viene disposto il prelievo ematico, sia che esso abbia finalità d'indagine che terapeutica.
- La vicenda processuale
- L'avviso all'indagato deve essere dato anche se il prelievo è terapeutico
- La conclusione degli Ermellini
La vicenda processuale
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La Corte di appello conferma la sentenza di condanna di primo grado, emessa nei confronti di un conducente, per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, co. 2 lett. c, co. 2-bis e co. 2-sexies Codice della Strada) con cui gli è stata irrogata la pena di un anno e sei mesi di arresto, 3000 euro di ammenda e la sospensione della patente di guida per due anni.
L'imputato ricorre in Cassazione per violazione degli artt. 186 Codice della Strada e 114 disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. La Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo con cui era stata censurata la decisione del giudice di primo grado in relazione all'eccepita nullità derivante dall'aver omesso i verbalizzanti di avvisare l'imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia, prima di sottoporlo al prelievo ematico eseguito dai medici dell'ospedale.
L'avviso all'indagato deve essere dato anche se il prelievo è terapeutico
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La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato. "La giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente consolidato l'orientamento secondo il quale gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. Pen."
Come precisato da recente giurisprudenza il prelievo di sangue per finalità investigative non avviene all'interno degli ordinari protocolli sanitari, ma viene richiesto autonomamente dagli organi di polizia giudiziaria come previsto dall'art 186 comma 5 del Codice della Strada. Detto questo che cosa significa "autonomamente richiesta"? Nella sentenza Lirussi si è precisato:
- che "quando l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura (...), seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia";
- se invece: "l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114."
La conclusione degli Ermellini
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Il discrimine e la conseguente necessità o meno di avvisare l'indagato dipendono quindi da chi viene effettuata la richiesta di prelievo:
- se è il personale sanitario a farla non serve l'avviso;
- se si tratta degli investigatori essi sono tenuti a informare il soggetto della possibilità di farsi assistere da un legale.
La Corte però non condivide questa conclusione. Non c'è ragione di limitare l'avviso solo se il prelievo viene chiesto per finalità d'indagine. "Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi".
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