di Valeria Zeppilli - Tra i vari aspetti che possono venire in rilievo nelle controversie aventi a oggetto delle ipotesi di responsabilità medica, vi sono anche quelli relativi alla competenza territoriale delle azioni di regresso proposte dalle case di cura nei confronti dei medici.
Ed è così che, guardando alle più recenti pronunce della Corte di cassazione, si ritiene utile analizzare quanto sancito nell'ordinanza numero 7721/2019, pubblicata il 20 marzo e qui sotto allegata.
La vicenda
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Alla base della predetta pronuncia vi era infatti la domanda di condanna in regresso ai sensi dell'articolo 1299 del codice civile proposta da una Casa di cura con sede a Napoli nei confronti di un medico e avente a oggetto le somme che la Casa di cura stessa era stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale medica nell'ambito di un separato giudizio.
Le eccezioni di merito non rilevano
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Il medico, nel contestare che quello di Napoli fosse il foro presso cui radicare la controversia, aveva fatto leva su eccezioni di merito, negando l'esistenza dell'obbligazione di regresso per difetto di un titolo idoneo.
Per la Corte di cassazione, però, si tratta di un approccio sbagliato: la contestazione inerente alla competenza territoriale, infatti, deve svilupparsi sul piano dei criteri di radicamento della competenza ex art. 20 c.p.c. e non sul piano del merito.
I criteri che radicano la competenza
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La competenza a conoscere delle azioni di regresso nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica va più in particolare affermata sulla base di due criteri:
- considerando il luogo di adempimento della prestazione pecuniaria alla base della domanda di regresso presso il domicilio dell'attrice
- considerando il luogo di insorgenza dell'obbligazione in regresso ai sensi degli articoli 1299, comma 1, e 2055, comma 2, del codice civile
, da individuare tenendo conto del fatto genetico della responsabilità e che, nel caso di specie, coincidevano con "il luogo in cui si è verificato l'inadempimento dell'obbligazione "ex contractu" della Casa di cura …. (dunque in Napoli ove è ubicata la struttura sanitaria) che - secondo l'assunto attoreo - è stata chiamata a rispondere del "fatto altrui" (ex art. 1228 c.c. ovvero in relazione a rapporto di collaborazione professionale, o di altro tipo), essendo stato interamente causato l'inadempimento contrattuale dalla negligente esecuzione della obbligazione sanitaria -da contatto sociale- da parte del professionista". Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 7721/2019