di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 12409/2019 (sotto allegata) la Cassazione precisa che, affinché possa ritenersi integrato il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti occorre accertare "lo stato di alterazione" cagionato dall'assunzione delle stesse. Non basta fumarsi uno spinello per essere condannati.
La vicenda processuale
Il Tribunale condanna una donna per il reato di cui all'art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" comma 1, 1 bis e 1-quater e per il reato di cui all'art. 186 "Guida sotto l'influenza di alcool" comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies Codice della Strada.
L'imputata ricorre in Cassazione per carenza di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 187 CdS e per aver ritenuto violata tale disposizione dalla mera guida del veicolo, senza aver preso in considerazione l'effettivo stato di alterazione psico-fisica.
Serve lo "stato di alterazione" per integrare il reato art. 187 CdS
La Cassazione con sentenza n. 12409/2019 accoglie il ricorso, perché fondato. Per costante giurisprudenza di legittimità infatti affinché si configuri il reato di cui all'art 187 "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti", non basta che il soggetto agente si sia messo alla guida del veicolo dopo aver assunto droghe. Occorre "che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione." Per accertare lo stato di alterazione occorre procedere all'accertamento dei dati sintomatici al momento del fatto insieme all'accertamento dei dati biologici, rilevabili attraverso le analisi su diversi liquidi del soggetto. Il reato di guida in stato di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti quindi non è integrato dalla sola guida da parte di un soggetto che in precedenza ha assunto droghe, occorre che tali sostanze abbiano causato uno stato di alterazione psico fisica.
"E se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l'esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo."
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