Avv. Emanuela Foligno - Responsabilità per omissione e causalità omissiva. E' su questo che la Cassazione si è pronunciata di recente con ordinanza n. 1070/2019 (sotto allegata) in una vicenda che vede coinvolta la Consob per omissione dei poteri di controllo di cui è investita.
La vicenda
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Nella vicenda, i familiari di un uomo citano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma la CONSOB chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a seguito delle indebite distrazioni delle somme di denaro consegnate all'Agente di cambio e a Professione e Finanza SIM per l'investimento in titoli.
Ciò che viene contestato alla CONSOB è la negligenza nell'esercizio dei poteri di controllo sugli Agenti di cambio di cui è investita.
I Giudici di prime cure rigettavano le domande per prescrizione, mentre la Corte d'Appello pronunziandosi nel 2016 condannava la CONSOB al pagamento della somma di € 117.446,23 in favore di una delle ricorrenti e al pagamento di eguale somma complessiva in favore delle altre.
I familiari ricorrono in Cassazione, ma viene accolto solo il ricorso proposto da una delle danneggiate.
Il ricorso in Cassazione
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La donna con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e osservava che contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici d'Appello di Roma - circa l'identificazione del danno con i versamenti effettuati all'agente di cambio - il danno effettivamente patito risiederebbe nella perdita del denaro e la Corte territoriale ha omesso di accertare la causalità ipotetica al fine di verificare se in assenza del comportamento omissivo della CONSOB la donna avesse conservato la possibilità di riottenere almeno in parte il predetto denaro.
Con il secondo motivo la donna lamenta che i Giudici territoriali non hanno considerato la circostanza che il denaro dei risparmiatori veniva distratto anche nel periodo 1994-1996 e che proprio in tale periodo la CONSOB non provvedeva ad espletare l'opportuna vigilanza nonostante alla fine del biennio indicato venivano distratti circa trenta miliardi di lire.
In altri termini la ricorrente si duole della mancata corretta applicazione dei canoni del nesso eziologico con riferimento alla causalità omissiva.
La decisione della Suprema Corte
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I Supremi Giudici ribadiscono che l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico spetta al Giudice del merito residuando al vaglio di legittimità controllare se nello svolgimento del giudizio di fatto siano state rispettare le "connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno".
Sul punto viene chiarito che nei casi di responsabilità per omissione per valutare la causalità omissiva bisogna verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta impostagli e tale accertamento deve essere condotto con le regole controfattuali allo scopo di verificare se la condotta doverosa, ma non tenuta, avrebbe evitato il danno lamentato.
Ed è proprio sotto tale aspetto che i Giudici territoriali hanno errato poiché hanno dato rilevanza solo ai versamenti di denaro.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma viene cassata e rinviata in diversa composizione che dovrà accertare l'esistenza del nesso eziologico fra la condotta della CONSOB e il danno lamentato e verificare con metodo controfattuale se la condotta diligente avrebbe evitato il predetto danno.
Avv. Emanuela Foligno - Milano - studiolegale.foligno@virgilio.it