Una recente sentenza del Tribunale di Forlì chiarisce alcuni elementi che rendono le risultanze dell'alcoltest inidonee a giustificare una condanna penale

di Valeria Zeppilli - Affinché possa dirsi provato lo stato di ebbrezza di un automobilista, condotto in giudizio per rispondere penalmente dell'alterazione da alcol, è indispensabile un controllo stringente dell'apparecchiatura che è stata utilizzata per eseguire le prove etilometriche.

Se, infatti, mancano certezze circa la sua affidabilità e la sua attendibilità, non è possibile utilizzare le prove in giudizio e giungere alla condanna dell'automobilista.

In tal senso, si può citare la sentenza del Tribunale di Forlì numero 241/2019 (qui sotto allegata), che ha sancito l'assoluzione di un uomo dal reato di guida in stato di ebbrezza perché il fatto non sussiste, proprio alla luce dell'impossibilità di fidarsi delle risultanze dell'alcoltest Drager, utilizzato per accertare lo stato in cui si trovava mentre era al volante della propria auto.

I difetti dell'alcoltest

Nel caso di specie, l'inattendibilità dell'apparecchiatura era emersa da molteplici circostanze.

Innanzitutto, l'omologazione rilasciata con riferimento al Drager non risultava adeguata, non tenendo conto delle fonti comunitarie secondarie relative ai requisiti e alle metodologie di verifica e di controllo sugli etilometri.

Inoltre, la firma apposta in calce alla dichiarazione di conformità non risultava chiaramente attribuibile e mancava un timbro idoneo a identificare la ditta costruttrice.

Peraltro, alla verifica e al controllo era stato preposto un ente che non aveva mai ottenuto l'accreditamento per effettuare le verifiche primitive e periodiche sugli apparecchi.

Infine, mancavano le riparazioni necessarie per il corretto funzionamento dell'etilometro e non era mai stata eseguita la sua calibrazione.

A tutto ciò si aggiungeva che lo strumento era stato utilizzato al di fuori del range di utilizzo prestabilito.

Automobilista assolto

L'inattendibilità dell'apparecchiatura utilizzata per verificare lo stato di ebbrezza, nel caso di specie, non era neppure compensata da elementi sintomatici tali da far ritenere che l'imputato si fosse messo alla guida con un eccesso di alcol nel sangue.

Di conseguenza, la prova resa dall'automobilista circa l'inattendibilità dei risultati dell'alcoltest, in ragione della cattiva gestione dell'apparecchio utilizzato, della sua manutenzione e del suo utilizzo, è risultata idonea a determinare la sua piena assoluzione.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza Tribunale di Forlì numero 241/2019
Vedi anche:
- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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