La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 8012/2006), intervenendo in materia di decadenza dal trattamento economico di malattia e di sanzione disciplinare per l'assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, ha precisato che l'orientamento della Cassazione oggi è meno rigido rispetto al passato. Secondo la Corte infatti, "in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa".
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