In caso di immobile in comproprietà, l'amministratore è obbligato a convocare tutti i comproprietari per l'assemblea di condominio? Vediamo
Avv. Isabella Vulcano - Qualora si amministrino immobili composti da appartamenti in comproprietà tra più soggetti - pensiamo a un immobile di cui sono titolari più fratelli perché avuto in eredità, quello in comproprietà tra due genitori conviventi i quali, pur non sposati, hanno acquistato il predetto immobile allo scopo di destinarlo ad abitazione familiare ecc. - ci si chiede spesso se l'amministratore sia o meno obbligato a convocare tutti i comproprietari all'assemblea condominiale oppure se sia sufficiente convocarne uno solo. Al tempo stesso, chi è comproprietario di un immobile con altre persone, cosa può o deve fare nel caso in cui la convocazione non sia rivolta a tutti i contitolari? E' possibile impugnare il verbale di assemblea?


Vediamo insieme:

Convocazione comproprietari: cosa dice la legge

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Ebbene: il codice civile all'art 1936, stabilisce - come principio - che tutti gli aventi diritto devono essere regolarmente avvisati dell'assemblea condominiale, altrimenti le deliberazioni della medesima sarebbero irregolari. Seguendo, pertanto questo principio, in caso di comproprietà è necessario convocare tutti i soggetti interessati, affinché possa validamente riunirsi e decidere la detta assemblea.

Tale principio ha trovato rispondenza anche in una decisione del Tribunale di Grosseto (sent. n. 565/2018), secondo la quale tutti i comproprietari devono essere convocati alla riunione affinché, questi possano nominare il loro rappresentante: la legge, infatti, impone che all'assemblea non partecipino tutti i contitolari, ma soltanto il loro rappresentante, debitamente investito di questo potere (art 67 Disp Att cod civ).
Occorre, quindi, convocare tutti i comproprietari, inviando l'apposito e specifico avviso, onde evitare contestazioni successive.

Cosa succede se non vengono convocati tutti i comproprietari?

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Secondo il Tribunale di Grosseto, quindi, qualora la convocazione non sia rivolta a tutti i comproprietari, il verbale assembleare sarebbe annullabile in quanto si determinerebbe l'irregolarità di una riunione evidentemente viziata dalla mancata convocazione di tutti i contitolari dell'immobile in questione.

Ciò posto, entro quali termini il comproprietario escluso dalla convocazione potrebbe agire? Inoltre, i comproprietari regolarmente avvisati potrebbero a loro volta far valere la mancata comunicazione nei riguardi degli altri? Vediamo di risolvere anche questi ultimi due quesiti.

Impugnazione del verbale

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Quanto al termine per impugnare il verbale assembleare, esso è di 30 giorni i quali decorrono dalla notifica del predetto verbale al comproprietario non convocato. E' importante precisare che legittimato attivo nell'impugnazione è solo ed esclusivamente il comproprietario non convocato, non certo gli altri titolari regolarmente avvisati dell'assemblea i quali nulla potranno eccepire in merito.

Leggi anche Convocazione assemblea in caso di immobile cointestato

Isabella Vulcano
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