di Annamaria Villafrate - La sentenza penale n. 13124-2019 (sotto allegata) della Cassazione chiarisce il concetto di malessere che, ai sensi dell'art 176 comma 5 del Codice della Strada, giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e delle autostrade. Per gli Ermellini non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, ma tale da impedire di proseguire la guida con la stessa attenzione.
La vicenda processuale
La Corte d'appello di Roma conferma la sentenza di assoluzione del Giudice per l'udienza preliminare "perché il fatto non costituisce reato". All'imputato era stato ascritto il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con contestuale violazione dell'art. 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. Questi i fatti: l'imputato, di professione tassista, mentre percorreva l'autostrada in orario mattutino, a un certo punto era costretto a fermarsi in corsia d'emergenza per un impellente bisogno fisiologico. Espletata tale funzione, proprio mentre stava risalendo sulla sua vettura, l'imputato veniva tamponato violentemente dal motociclo condotto dalla vittima, che decedeva.
La Corte aveva rigettato l'appello delle parti civili (fratello e figlio della vittima) perché aveva rilevato che, non solo l'imputato per età e problemi prostatici, a causa del "malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla corsia d'emergenza; ma anche perché il veicolo era stato parcheggiato correttamente, ben accostato a destra. Avverso la sentenza della Corte d'Appello le parti civili propongono ricorso per Cassazione. Con il secondo motivo, in particolare, i ricorrenti contestavano la qualifica del "bisogno urinario come "malessere", non essendo tale l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso".
Bisogno fisiologico: ci si può fermare sulla corsia d'emergenza
La Cassazione però non accoglie alcun motivo di ricorso, perché infondati. Per quanto riguarda in particolare la contestazione sollevata con il secondo motivo, gli Ermellini precisano che: "A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come "malessere", ai fini di quanto stabilito dall'art. 176 C.d.S., comma 5, è sufficiente richiamare l'indirizzo, qui condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri, n. m.): la Corte regolatrice ha affermato che dev'essere "inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada".
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