La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13762/2006) ha stabilito che il veicolo incidentato o comunque abbandonato in autostrada deve essere prontamente rimosso a spese dell'ente concessionario. I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come in autostrada le condizioni si sicurezza "devono essere immediatamente garantite, e tali condizioni non attengono esclusivamente all'intervento della polizia stradale, che non dispone di attrezzature di rimozione, ma alla funzione propria dell'ente concessionario di un pubblico servizio, che peraltro è a pagamento" e che "l'obbligo della prestazione discende direttamente dalla concessione come servizio pubblico e dalle relative garanzie di sicurezza e di agibilità della sede autostradale che devono essere sempre e prontamente (se non immediatamente) garantite". Naturalmente, precisa infine la Corte, "rimane salvo il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo incidentato o abbandonato".
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