Vediamo di seguito:
- Responsabilità per cose in custodia: la disposizione di riferimento
- Chi è il custode ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.?
- Responsabilità per cose in custodia per danni provocati da strade allagate
Responsabilità per cose in custodia: la disposizione di riferimento
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La responsabilità per cose in custodia è prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c. in virtù del quale, salvo che si provi il caso fortuito, "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia".
Su tale scia è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 2477 del 1 febbraio 2018).
La responsabilità del custode è - infatti - esclusa solo dal caso fortuito il quale può abbracciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il fatto del terzo qualora la condotta di quest'ultimo sia, di per sé, idonea a provocare il danno (Cass. Civ., ordinanza del 9 novembre 2017, n. 26533), nonché l'uso improprio od anomalo della cosa ad opera del danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 31 ottobre 2017, n. 25838).
È possibile, dunque, rinvenire il caso fortuito nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato; affinché ciò avvenga occorre, tuttavia, che la suddetta condotta, rilevandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (ex pluris: Cass. Civ., Sez.III, 18 settembre 2015, n. 18317).
Chi è il custode ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.?
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La qualifica di custode ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. spetta a colui che abbia sulla cosa un concreto potere materiale, ossia la disponibilità giuridica e materiale della res con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2016, n.11815; Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21788; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2010 n. 16029; Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13881; Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009 n. 24530; Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 194).
Responsabilità per cose in custodia per danni provocati da strade allagate
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Il Comune riveste sicuramente - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - la qualifica di custode delle proprie strade pubbliche.
Conseguenza ineludibile di quanto sopra esposto è che, ogniqualvolta strade comunali provochino un danno agli utenti, il Comune - salvo che provi il caso fortuito e qualora sussistano altri presupposti di legge - sarà tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel novero dei suddetti danni (che legittimano il risarcimento) vi sono anche quelli provocati da strada allagata (cft.: G.D.P. di Lecce, sent. n. 95/2014; Tribunale di Bassano del Grappa, sentenza del 29 giugno 2011; Tribunale di Milano, Sez. X, sentenza del 23 gennaio 2015).
Danni causati da intense precipitazioni atmosferiche
Non esclude la responsabilità dell'Ente Pubblico la circostanza che l'allagamento stradale sia stato provocato da un acquazzone particolarmente intenso,"protrattosi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia (Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877; Cass. Civ., Sez.III, 17 dicembre 2014, n. 26545)".
Anche nelle suddette ipotesi - e dunque anche per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche che, allagando una strada comunale, abbiano provocato gravi danni a terzi - può sussistere la responsabilità del Comune qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi giuridici su sé gravanti e non abbia apportato la dovuta manutenzione agli impianti necessari onde evitare l'allagamento stradale (cft.: Cass. Civ., Sez.VI, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856; Cass. Civ., sentenza 7 luglio 2016 n. 13945; Cass.Civ., sent. 24 marzo 2016 n. 5877; Cass. Civ., Sez.III, 24 settembre 2015, n. 18877; Cass. Civ., Sez.III, 17 dicembre 2014, n. 26545; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 5 novembre 2013 - 28 febbraio 2014, n. 4804; Cass. Civ., 19 marzo 2009 n. 6665; Cass.Civ., sent. n. 5267/1991).
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha, infatti, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione "nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22755)".
Il Comune, dunque, deve provvedere in tal senso per le strade di sua proprietà.
Obblighi giuridici dell'ente
Non a caso la qualifica giuridica di proprietario di una determinata strada spettante al Comune fa sì che sullo stesso si costituiscano plurimi obblighi giuridici, quali quelli annoverati dall'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Proprio in virtù dell'art. 14 qui citato il Comune, e più in generale ogni ente pubblico proprietario di una strada, ha il dovere di occuparsi della manutenzione, della gestione e della pulizia delle strade e degli impianti; dovere che si congiunge a quell'ulteriore officium di effettuare il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (cft. Cass.Civ., sentenza 22 aprile 2010 n. 9527).
Per facta concludentia la responsabilità del danno dovrà essere addebitata all'Ente Pubblico allorché, pur essendo proprietario della strada, non abbia assolto agli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada, ossia non abbia adempiuto l'officium di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante (Cass. Civ., sent. 24 marzo 2016 n. 5877).
Su tale scia si colloca anche la pronuncia del Giudice di Pace di Lecce, secondo cui "il Comune è responsabile per l'auto invasa dall'acqua e deve risarcire i conseguenti danni imputabili alle carenze strutturali dell'asse viario (G.d.P. Lecce, sent. n. 95/2014)"; su tale scia si colloca, altresì, la pronuncia del Tribunale di Bassano del Grappa che ha riconosciuto un risarcimento in favore di un automobilista la cui vettura, durante la circolazione, si arrestava senza più ripartire, a causa di allagamento stradale e dunque dell'abbondante acqua entrata nel motore (Tribunale di Bassano del Grappa, sent. 29 giugno 2011).
Ulteriore conferma dei principi qui annoverati proviene, inoltre, dal Tribunale di Milano che con pronuncia del 23 gennaio 2015 - nel dirimere la controversia insorta tra il conducente di un'autovettura (il quale aveva subito danni da allegamento) ed il Comune - ha emesso una sentenza di condanna al risarcimento danni in capo al Comune, atteso che lo stesso non aveva provveduto alla dovuta e diligente manutenzione del bene in custodia nonché a porre rimedio all'allagamento produttivo di danni ingenti all'autovettura (Tribunale di Milano, Sez. X, 23 gennaio 2015).
Il Comune è, infatti, esonerato da responsabilità solo qualora dimostri che l'evento sia avvenuto per un caso fortuito (cft. Tribunale Lecce, Sez. I, 17 dicembre 2018, n.4207) e qualora a supporto della richiesta di risarcimento del danno contro l'Ente comunale non sussistano altri presupposti di legge.
Diversamente dovrà ritenersi sussistente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. secondo l'antico brocardo "cuius commoda e ius incommoda", già pacificamente operante per il custode dei beni privati, ed esteso quindi anche ai beni del demanio pubblico.
Circa il significato del brocardo citato altro non significa se non "di chi (sono) i vantaggi, suoi (sono) anche gli svantaggi".
CONTATTI AVV. ILARIA PARLATO:
Cell. 3336818643
L'AVV. ILARIA PARLATO, civilista e penalista, ha conseguito - con uno dei voti più alti - la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ciclo unico quinquennale, presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Ha conseguito, inoltre, con profitto il Master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense.
In costanza dei primi anni di università ha conseguito, più di una volta, borse di studio basate sul merito e ha concluso egregiamente il percorso universitario con la tesi di laurea in diritto privato.
È autrice del libro "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato - nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli.
È, altresì, autrice di articoli - attinenti al diritto civile e al diritto penale - pubblicati da riviste di pregiato valore nel mondo dell'avvocatura.
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