Consentire al terzo chiamato di validamente eccepire il mancato esperimento della negoziazione assistita va contro le finalità deflattive dell'istituto

di Valeria Zeppilli - Nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il decreto legge numero 132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi di tale istituto per comporre bonariamente la lite.

Nel fare ciò, tuttavia, la norma non specifica cosa accade nel caso in cui tale onere non sia stato rispettato, il convenuto nulla abbia eccepito e il giudizio si sia poi arricchito di nuove domande o nuove parti.

Sul punto si è di recente espresso il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza numero 360/2019 (qui sotto allegata).

Solo il convenuto può eccepire l'improcedibilità

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Per il giudice, in particolare, posto che la legge individua testualmente nel convenuto il soggetto legittimato a eccepire l'improcedibilità, è solo in capo a tale soggetto che deve restare circoscritta una simile facoltà.

Occorre, infatti, procedere a un'interpretazione letterale del dato normativo, in ragione del fatto che "le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo".

Il terzo chiamato non può formulare l'eccezione

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Da tale affermazione discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale.

L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità è quindi "solo colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore".

I rischi per la durata del processo

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Del resto, se si giungesse a una conclusione diversa, come rileva il Tribunale di Ascoli Piceno, si rischierebbero delle conseguenze che contrastano con la finalità deflattiva della negoziazione assistita.

Infatti, "l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di deflazione del processo, è difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo".


Si ringrazia l'Avv. Silvia Marucci del Foro di Ascoli Piceno per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza Tribunale di Ascoli Piceno numero 360/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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