La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 8192/2006) ha stabilito che ?non rientra tra i poteri dell'autorità giudiziaria ordinaria sindacare nel merito le valutazioni della pubblica amministrazione competente per la individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normativamente stabilite?. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che ?in materia di interventi edilizi rientra tra i compiti del giudice non solo quello di accertare la regolarità formale dell'attività edilizia, per la presenza del corrispondente permesso di costruire, ma altresì sostanziale, mediante il riferimento ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia, presuppone che il controllo di legalità venga effettuato alla luce della puntuale indicazione degli elementi normativi o degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, con i quali l'attività di trasformazione del territorio, malgrado l'autorizzazione ottenuta dall'indagato, risulti in contrasto?.
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