di Annamaria Villafrate - Il Tribunale dei Minori di Caltanissetta, con decreto del 18 gennaio 2019 (sotto allegato) sancisce un importante principio in tema di responsabilità genitoriale. Per il giudicante lo stato di detenzione del padre non fa venire meno i doveri derivanti dal suo ruolo, neppure se gli è stata comminata la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Su tutto prevale il diritto del minore alla bigenitorialità sancita dall'ordinamento interno e internazionale, a cui si affianca la necessità, prevista dalle norme penitenziarie, di favorire la responsabilizzazione dei detenuti.
La sospensione della responsabilità genitoriale non ne comporta la decadenza automatica
Nel caso di specie il Tribunale di Caltanissetta fa un passo indietro e decide il "non luogo a provvedere oltre" in relazione ai minori, figli di un detenuto a cui è stata comminata la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Lo stato di detenzione, per il giudice dei minori, non comporta la decadenza automatica del genitore dalle sue responsabilità. A questa conclusione estrema si può giungere solo, secondo l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato dell'art. 330 c.c., se il genitore:
- trasgredisca i doveri inerenti alla sua responsabilità;
- abusi del suo ruolo;
- assuma comportamenti violenti o minacciosi nei confronti di figli e coniuge;
- dimostri incapacità nel comprendere i bisogni del figlio;
- tenga atteggiamenti di coartazione psicologica;
- metta in pericolo l'incolumità psichica del minore rifiutando di sottoporlo a interventi medici necessari per la sua salute;
- non riesca a impedire una violenza sessuale consumata ai danni del minorenne;
- quando, a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, si sia dimostrato disinteressato o trascurante.
Il codice penale da parte sua prevede:
- la decadenza della responsabilità genitoriale in caso di reati che comportino la pena dell'ergastolo;
- la sospensione in caso di condanna a una pena non inferiore ai 5 anni o di illeciti commessi con abuso della responsabilità genitoriale.
Il minore ha diritto alla bigenitorialità
Prevedere un automatismo di decadenza della responsabilità genitoriale in caso di detenzione comporta la violazione di tutta una serie di principi e disposizioni normative posti a tutela del minore, come:
- il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione poiché andrebbe a incidere sul diritto del minorenne a crescere in famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
- il comma 3 dell'art. 24 della carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tutela il diritto del minore a intrattenere una relazione personale affettiva e un contatto diretto con entrambi i genitori;
- l'art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 che obbliga gli Stati a vigilare affinché il minore non venga separato dai propri genitori, ameno che l'autorità giudiziaria non ritenga che la separazione debba avvenire nell'interesse del minore (maltrattamenti, trascuratezza, non ascolto);
- l'art 9 co. 3 della Convenzione di New York che, in caso di separazione derivante da detenzione, esilio, espulsione e imprigionamento sancisce l'obbligo dello Stato, su richiesta dei genitori, al minore o ad altro membro della famiglia informazioni relative al luogo in cui i famigliari si trovino, sempre a meno che questo non sia pregiudizievole per il minore;
- l'art 315 bis c.c. che sancisce il diritto del minore a essere cresciuto, educato, mantenuto e assistito moralmente dai suoi genitori.
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