Non si può applicare la misura della custodia cautelare in carcere se nel frattempo l'imputato ha patteggiato una pena inferiore ai tre anni

di Annamaria Villafrate - La Cassazione nella sentenza n. 12890/2019 (sotto allegata) precisa che non è applicabile la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice, conformemente a quanto stabilito dall'art 275 co. 2- bis, al termine del giudizio ritiene che la pena detentiva applicata sarà inferiore ai tre anni, anche all'esito di un patteggiamento. Occorre considerare inoltre che le misure cautelari rispondono al principio del "rebus sic stantibus", per cui il giudice della cautela non può ignorare il contenuto della sentenza, anche non definitiva, intervenuta nel frattempo.

La vicenda processuale

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Con ordinanza il Tribunale di Bologna, in sede d'appello proposto dal PM, in riforma del provvedimento del Tribunale di Piacenza applica nei confronti di D.B la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, co. 4, d.P.R. 309/90. L'imputato ricorre in Cassazione, rilevando che:

  • il D.B era stato giudicato per direttissima dal Tribunale di Piacenza, che aveva convalidato l'arresto e lo aveva rimesso in libertà, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Il PM appellava il provvedimento davanti al Tribunale del riesame di Bologna. Intanto il Tribunale di Piacenza accoglieva l'istanza di patteggiamento, applicando all'imputato la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione e 2.000,00 euro di multa
    . Nell'istanza di patteggiamento il P.M dichiarava che avrebbe rinunciato all'appello contro il rigetto della richiesta della misura carceraria, ma la difesa veniva a sapere che il Tribunale del riesame applicava a D.B la misura della custodia cautelare in carcere.
  • L'imputato deduce che tale misura non ha più motivo di essere. L'art. 275, co. 2-bis c.p.p dispone infatti che "non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni di reclusione." In questo caso inoltre le esigenze cautelari si sono affievolite, tanto che il PM aveva rinunciato alla richiesta. Manca inoltre il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il soggetto è incensurato, ha 62 anni e ha una vita regolare. Il Tribunale ha inoltre mal interpretato le dichiarazioni dell'imputato relative alla riconoscibilità del fornitore. Travisamento che fa venire meno le ragioni dell'ordinanza. La motivazione è inadeguata inoltre anche nel punto in cui, per aver rilevato nell'abitazione dell'imputato una cesoia, ritiene tale strumento sufficiente a essere considerato "materiale per il confezionamento in dosi della droga."

Niente custodia carceraria se la pena patteggiata è inferiore a tre anni

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Gli Ermellini ritengono fondato il motivo del ricorso relativo "alla violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui la detta disposizione fa divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere "se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. "

Nel caso di specie l'imputato è stato raggiunto dall'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, quando aveva già patteggiato una pena di anni due a quattro mesi di reclusione. Una sentenza di condanna, anche se non definitiva, non può che incidere sul giudizio cautelare, che in questo caso non ha effettuato una completa valutazione in relazione alla possibilità che la pena detentiva comminabile all'esito del giudizio, fosse o meno superiore a tre anni. Il Tribunale infatti si è limitato a ritenere applicabile la misura cautelare solo tenendo conto della pena edittale prevista per quel reato, che varia da due a sei anni di reclusione.

Il Tribunale invece avrebbe dovuto tenere conto della pena effettivamente irrogata all'imputato, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 275 co. 2 - bis c.p.p.

Per le misure cautelari vale il principio del "rebus sic stantibus"

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Come precisa la Cassazione "Costituisce, infatti, ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015)."

Inoltre la modifica delle misure cautelari richiede una costante verifica dei presupposti che ne sono alla base. In virtù del principio "rebus sic stantibus" infatti occorre adeguare "costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva."


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