- Notifica atti giudiziari
- Relata di notifica
- Notifica a mani
- Domiciliatario
- Notifica all'irreperibile
- Residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Notifica alle persone giuridiche
- Notifica via posta
- Tempo della notifica
- Notifica: ipotesi particolari
- Notifica da parte dell'avvocato
Notifica atti giudiziari
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La notifica degli atti giudiziari civili è lo strumento con il quale gli stessi sono formalmente messi a conoscenza dei loro destinatari e di quanti hanno interesse a conoscere il loro contenuto.
Si tratta di un procedimento di particolare importanza, che è dettagliatamente disciplinato dal codice di procedura civile.
Principi generali notifica atti giudiziari
I principi generali in materia di notificazioni sono dettati dall'articolo 137 c.p.c, sulla cui formulazione è intervenuta l'ultima riforma del processo civile.
Tale disposizione, tra le altre cose, al comma 1 stabilisce che, se non è disposto diversamente, il soggetto incaricato di eseguire le notifiche è l'ufficiale giudiziario, che vi provvede su istanza di parte o su richiesta del PM o del cancelliere.
Il nuovo comma 2, modificato dalla riforma Cartabia prevede invece che l'ufficiale giudiziario "o l'avvocato" eseguano la notificazione mediante la consegna dell'atto al destinatario di una copia conforme all'originale dell'atto da notificare.
L'atto da notificare
L'atto da notificare va quindi consegnato al destinatario in copia conforme all'originale. Se l'atto è costituito da un documento informatico e il destinatario non ha un indirizzo p.e.c., l'ufficiale giudiziario consegna una copia su supporto cartaceo dopo aver provveduto a dichiararne la conformità all'originale e conserva il documento informatico per i successivi due anni.
Relata di notifica
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La notificazione va in ogni caso certificata dall'ufficiale giudiziario tramite la cd. relata di notifica (art. 148 c.p.c), che è una relazione, datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
Nella relata vanno indicati:
- la persona alla quale viene consegnata la copia dell'atto e le sue qualità;
- il luogo della consegna o le ricerche anagrafiche fatte dall'ufficiale giudiziario;
- i motivi della eventuale mancata consegna;
- le notizie raccolte circa la reperibilità del destinatario;
- l'ora in cui è stata eseguita la notificazione, se la parte interessata lo richiede (art. 47 disp. att. c.p.c).
Notifica a mani
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La regola generale sulle modalità con le quali eseguire la notifica prevede che questa vada fatta mediante consegna della copia nelle mani del destinatario, presso la sua casa oppure ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario (art. 138 c.p.c).
In alternativa, ai sensi del successivo art. 139 c.p.c, la notifica va fatta nel Comune di residenza del destinatario, che va ricercato nella propria residenza, nella propria dimora o nel proprio domicilio.
Se il destinatario non viene trovato, l'atto da notificare è consegnato a una persona di famiglia o addetta alla sua casa, al suo ufficio o alla sua azienda che abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace.
In mancanza di tali soggetti, l'atto può essere ricevuto anche dal portiere o da un vicino di casa, che accettino.
In quest'ultimo caso, in base alla nuova formulazione del comma 4 dell'art. 139 c.p.c "se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata."
Domiciliatario
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Se il destinatario della notifica ha eletto domicilio presso un'altra persona o un ufficio, la notifica può essere fatta validamente anche con consegna al domiciliatario, e se viene effettuata nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso cui è avvenuta l'elezione di domicilio, la stessa equivale alla consegna nelle mani del destinatario.
La notifica presso il domiciliatario è prevista come obbligatoria se l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto che così dispone.
Notifica all'irreperibile
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Può anche accadere che la consegna dell'atto giudiziario da notificare sia impossibile per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti legittimati a riceverlo.
In tal caso, l'ufficiale giudiziario, in base a quanto previsto dall'art. 140 c.p.c, deposita la copia dell'atto nella casa comunale, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e ne informa quest'ultimo con raccomandata a/r.
Residenza, dimora e domicilio sconosciuti
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Se la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario sono sconosciuti, l'atto da notificare è depositato nella casa comunale del luogo di ultima residenza o, se non lo si conosce, in quella del luogo di nascita del destinatario; infine, se non sono noti né l'uno né l'altro, lo stesso è consegnato in copia al PM.
Notifica alle persone giuridiche
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Se il destinatario della notifica è una persona giuridica, l'atto va consegnato, presso la sede societaria, al rappresentante o al soggetto incaricato di riceverlo o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede o al portiere.
La notifica può anche essere fatta alla persona fisica che rappresenti l'ente, se nell'atto ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale o, sempre a tale soggetto, nei modi ordinari, quando non sia altrimenti possibile notificare l'atto alla persona giuridica.
Notifica a soggetti privi di personalità giuridica
Il comma 2 dell'art. 145 c.p. dispone che se la notifica deve essere effettuata presso società prive di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati (art. 36 e ss. c.c) occorre procedere presso la sede in cui svolgono in modo continuativo la loro attività, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente se l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi la residenza, il domicilio o la dimora abituale.
Criterio residuale
Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica nei modi indicati finora l'atto può essere notificato alla persona fisica in esso indicata, che rappresenti l'ente, anche a norma dell'articolo 140 c.p.c (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e dell'articolo 143 c.p.c (notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Notifica via posta
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In ogni caso, a meno che la legge non ne faccia espresso divieto, la notifica può essere fatta anche a mezzo del servizio postale.
In tale ipotesi essa si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui questi ha conoscenza legale dell'atto.
La relata va sempre scritta sia sull'originale che sulla copia dell'atto e su di essa va indicato anche l'ufficio postale per mezzo del quale è avvenuta la spedizione.
La notifica a mezzo pec
È poi possibile la notifica a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c, oggetto di modifiche da parte della Riforma Cartabia.
L'ufficiale giudiziario procede con questo tipo di notifica quando:
- il soggetto destinatario è obbligato per legge ad essere dotato di una casella di posta elettronica o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dagli elenchi pubblici;
- quando il destinatario ha eletto il domicilio digitale in base a quanto previsto dall'art. 3bis, comma 1 bis del Codice dell'amministrazione digitale (dlgs n. 82/2005).
Tempo della notifica
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Il codice di procedura civile, in materia di notificazioni, detta un principio importante e da non trascurare: le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21.
Solo le notifiche che si eseguono a mezzo pec o con un servizio di recapito certificato non sono soggette a limiti orari. Le notifiche eseguite in questo modo si intendono perfezionate:
- per il notificante, quando viene generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna e se questa viene generata tra le 21 di sera e le 7.00 del mattino successivo, la notifica si intende perfezionata alle 7.00.
Notifica: ipotesi particolari
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In materia di notificazioni, vi sono poi delle regole specifiche relative a una serie di casi particolari.
Esaminiamole brevemente.
Notifica a persona residente all'estero
Se il destinatario della notifica non risiede né dimora né è domiciliato in Italia, la notifica va eseguita nei modi stabiliti dalle Convenzioni internazionali o in quelli specificamente previsti dal d.p.r. n. 200/1967.
Se ciò non è possibile, l'atto da notificare va spedito al destinatario a mezzo raccomandata e una copia va consegnata al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Notifica alle pubbliche amministrazioni
Nel caso in cui il destinatario dell'atto sia un'amministrazione dello Stato, la notifica va fatta presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato se le leggi speciali lo prescrivono o, in caso contrario, direttamente presso l'amministrazione destinataria.
Notifica a militari in servizio
Un'ulteriore ipotesi di notifica specificamente disciplinata è quella in cui il destinatario è un militare in servizio.
In tal caso, se l'atto non è consegnato in mani proprie del militare, lo stesso va affidato al PM che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale appartiene il destinatario.
Notifica per pubblici proclami
Infine, se l'atto da notificare ha un rilevante numero di destinatari o se è difficile identificarli tutti, si può procedere alla notificazione per pubblici proclami, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Tale modalità di notifica prevede che una copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto sia poi inserito in Gazzetta Ufficiale. Fatto questo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto con la relata e i documenti giustificativi dell'attività svolta presso la cancelleria del giudice e la notifica si ha per avvenuta.
Notifica da parte dell'avvocato
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Sebbene la regola generale prevede che il soggetto incaricato di eseguire le notifiche sia l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi a tale incombente può provvedere anche l'avvocato.
A stabilirlo è anche il riformato articolo 137 c.p.c che al comma 6 dispone: "L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge."
Ciò avviene, innanzitutto, in caso di notifica tramite posta elettronica certificata, che può essere validamente fatta dai legali.
L'ufficiale giudiziario, in base al nuovo comma 7 dell'art. 137 c.p.c, effettua infatti le notifiche su richiesta dell'avvocato quando questo soggetto non deve effettuarla a mezzo pec o per mezzo di un servizio di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge.
Legge n. 53/1994: notificazioni avvocati
Gli avvocati possono procedere alle notifiche degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, a meno che l'autorità giudiziaria non disponga che la notifica debba essere eseguita personalmente (art. 1 della legge n. 53/1994) quando siano preventivamente autorizzati dal proprio Consiglio dell'ordine e abbiano la procura alle liti.
Gli avvocati possono poi procedere alla notifica a mezzo pec se muniti di procura, a meno che il giudice non disponga che la notifica debba essere effettuata personalmente.
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