di Annamaria Villafrate - La Cassazione nell'ordinanza n. 9037/2019 (sotto allegata) ribadisce il valore probatorio pieno (fino a querela di falso) del verbale redatto dalla Polizia Stradale dopo un incidente, fede che copre sia le dichiarazioni delle parti che gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
La vicenda processuale
Un conducente conviene in giudizio la Prefettura, proponendo impugnazione avverso la sentenza
del Giudice di Pace, che aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso, convalidando il verbale di contestazione della Polizia Stradale, con cui gli era stata contestata la violazione degli articoli 146 e 148 C.d.S. Il trasgressore aveva infatti sorpassato veicoli fermi in colonna e in prossimità di una curva, incorrendo così in un incidente stradale da cui derivavano lesioni a terzi. Per il Giudice di Pace la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti di polizia e risultante dal verbale era solida, perché fondata su fede privilegiata e rafforzata da una testimonianza raccolta nell'immediatezza del sinistro. Al contrario, la descrizione operata dal ricorrente era fondata solo sulla testimonianza resa al difensore successivamente. L'appellante quindi contestava la motivazione della sentenza perché non fondata sulle prove offerte dallo stesso. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Il Tribunale rigettava l'appello e condannava l'appellante a pagare le spese di lite. Per il giudice di primo grado la sentenza impugnata andava confermata perché adeguatamente motivata anche per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti. Il trasgressore però non si arrende e ricorre in Cassazione. Per il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata al verbale e trascurato fatti importantissimi ai fini della ricostruzione della dinamica, dai quali sarebbe emerso che il trasgressore in realtà non aveva messo in atto alcun sorpasso. Il ricorso quindi si focalizza sul valore probatorio del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale subito dopo l'incidente stradale da cui sono emerse le responsabilità del ricorrente per violazione del Codice della Strada.Il verbale della Polizia Stradale ha valore probatorio pieno
La Cassazione con l'ordinanza n. 9037/2019 rigetta il ricorso del conducente in quanto:"È principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Scarica pdf Cassazione civile ordinanza n. 9037-2019