di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio, Sezione di Latina, con la sentenza n. 176/2019 (sotto allegata) sancisce un importante principio. I Comuni non possono vietare in senso assoluto l'accesso dei cani nelle spiagge libere. Occorrono rimedi alternativi che non comprimano in assoluto la libertà dei proprietari, prevedendo in alternativa limitazioni orarie o stabilendo l'accesso o il divieto d'ingresso in arre determinate.
La vicenda processuale
Il Dirigente del Comune di Latina, nel disciplinare la stagione balneare (1 maggio - 30 settembre 2018), con ordinanza n. 70/2018 aveva vietato di "condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l'accesso degli animali." Avverso l'art. 2.1.7 dell'ordinanza suddetta proponeva ricorso una Onlus, per eccesso di potere derivante da:
- difetto di motivazione;
- irragionevolezza e violazione della L.R. n. 866/2006 e dell'art. 16 Reg. regionale n. 19/16;
- violazione del principio di proporzionalità, poiché il Comune anziché imporre un divieto assoluto avrebbe dovuto stabilire misure più adeguate e non così limitanti per la libertà dei proprietarie dei cani.
I Comuni non possono vietare in assoluto l'ingresso dei cani in spiaggia
Il Tar del Lazio - Sezione di Latina ritiene il ricorso della Onlus fondato in quanto l'ordinanza è viziata da difetto di motivazione e viola il principio di proporzionalità, che impone alla PA di perseguire il pubblico interesse, optando per la decisione meno gravosa per i soggetti a cui il provvedimento è destinato.
Come già affermato dal Tar Calabria del resto "La scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso."
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Scarica pdf Tar Lazio - Sezione Latina -sentenza n. 176 -2019