di Valeria Zeppilli - Il procedimento di notificazione, nell'ambito del processo penale, assume una funzione essenziale e, ad esso, sono dedicati gli articoli 148 e seguenti del codice di rito, che ne dettano una disciplina lunga e articolata.
Indice:
- La notificazione
- Chi esegue la notifica degli atti giudiziari penali
- Notifica via telefono
- Notifica atti giudiziari penali: come si esegue
- Atti giudiziari penali: il notificante
- Notifica atti giudiziari penali: il destinatario
- Notificazione atti penali nulla
La notifica
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Prima di analizzarla, precisiamo che la notifica degli atti giudiziari è quel procedimento che garantisce la conoscibilità degli stessi con piena efficacia ai fini processuali.
Tale procedimento è regolamentato sia nel processo civile che nel processo penale.
Per approfondimenti vai alle guide:
- Notifica atti giudiziari civili
Chi esegue la notifica degli atti giudiziari penali
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Per regola generale, la notifica degli atti giudiziari penali è affidata dall'ordinamento all'ufficiale giudiziario o a chi ne esercita le funzioni.
Tuttavia, nei procedimenti in cui vi sono soggetti detenuti o che si svolgono dinanzi al tribunale del riesame, alla notifica può provvedere anche la polizia penitenziaria del luogo in cui sono detenuti i destinatari, se vi è urgenza e se il giudice così dispone.
Notifica via telefono
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L'urgenza, in altri casi, può giustificare anche la notifica a mezzo del telefono. A provvedervi è la cancelleria, su disposizione del giudice.
Tale possibilità è ammessa, tuttavia, solo nei confronti di persone diverse dall'imputato.
Notifica atti giudiziari penali: come si esegue
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L'atto giudiziario penale è notificato, salvo eccezioni, per intero, con consegna di copia al destinatario o, in subordine, alle persone abilitate a riceverlo.
Tuttavia, va precisato che se la notifica non può essere eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto va consegnata all'interno di una busta chiusa e sigillata, salvo il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario.
In ogni caso, il giudice può anche prescrivere che la notificazione a persona diversa dall'imputato non sia eseguita nelle forme ordinarie ma con l'impiego di mezzi tecnici che ne garantiscano la conoscenza. A ciò provvede quando lo consigliano circostanze particolari.
È comunque sempre possibile eseguire le notificazioni con il mezzo degli uffici postali.
Relata di notifica
L'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione deve sempre scrivere in calce all'originale e alla copia notificata la relata di notifica.
In essa vanno indicati:
- l'autorità o la parte privata richiedente
- le ricerche effettuate
- le generalità del soggetto al quale la copia è stata consegnata, i suoi rapporti con il destinatario e le funzioni o le mansioni che svolge
- il luogo e la data della consegna della copia.
- La relata va sottoscritta.
Atti giudiziari penali: il notificante
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Il codice di procedura penale detta due specifiche discipline, a seconda che la notifica dell'atto giudiziario penale sia richiesta dal pubblico ministero o dalle parti private.
Notifica richiesta dal PM
Nel dettaglio, con riferimento alle notificazioni di atti del PM fatte nel corso delle indagini preliminari, il codice stabilisce che le stesse sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dalla polizia giudiziaria, ma, in questo secondo caso, solo se si tratta di atti di indagine o di provvedimenti che la polizia è delegata a compiere o è tenuta a eseguire.
Anche la consegna di copia dell'atto da parte della segreteria ha valore di notificazione, che può essere sostituita altresì dalla lettura dei provvedimenti ai presenti e dagli avvisi dati dal PM agli interessati a voce.
Notifica richiesta dalla parte privata
Anche la notifica richiesta dalla parte privata fatta per il tramite dell'ufficiale giudiziario può essere sostituita da un'altra procedura: l'invio di una copia dell'atto tramite raccomandata a/r da parte del difensore.
Notifica atti giudiziari penali: il destinatario
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La disciplina codicistica delle notificazioni prevede poi delle regolamentazioni differenti a seconda di chi sia il destinatario dell'atto da notificare.
Notifica al PM
Quando la notifica è diretta al PM, la stessa è eseguita con consegna di copia dell'atto in segreteria, anche direttamente dalle parti o dai difensori.
Con tale modalità avviene anche la comunicazione di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero, a meno che quest'ultimo non prenda diversamente visione dell'atto e lo sottoscriva.
Notifica all'imputato non detenuto
Se il destinatario della notifica è l'imputato non detenuto, il codice sancisce che la prima notificazione va fatta consegnandogli la copia personalmente. Se ciò non è possibile, la notificazione va fatta nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa, con consegna a una persona convivente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
In ulteriore subordine, è possibile eseguire la notifica nel luogo in cui l'imputato ha temporanea dimora o recapito.
In ogni caso non è possibile consegnare la copia a una persona minore di quattordici anni o che si trova in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
Infine, se non è possibile eseguire altrimenti la notificazione, l'atto giudiziario è depositato nella casa comunale del luogo in cui l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza, di quello ove esercita abitualmente la propria attività lavorativa, affiggendo avviso del deposito sulla porta della casa o del luogo di lavoro.
Le notificazioni all'imputato successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori.
Notifica all'imputato detenuto
Se l'imputato è detenuto, le notifiche sono invece eseguite nel luogo di detenzione, con consegna della copia dell'atto personalmente al destinatario. Quando ciò non è possibile o se l'imputato si rifiuta di ricevere la notifica, la copia è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.
Notifica al domiciliatario
Nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto né internato, il giudice, il PM o la polizia giudiziaria lo invitano a dichiarare dove si trova la sua casa di abitazione o il luogo in cui esercita la propria attività lavorativa o a eleggere domicilio per le notificazioni. Tale invito, in subordine, è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria.
Se viene eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, l'elezione ha effetto solo dopo che il domiciliatario abbia fatto pervenire all'autorità procedente il proprio assenso.
Notifica agli altri soggetti
Il codice di procedura penale detta poi delle discipline specifiche per la notifica alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, all'imputato irreperibile e all'imputato in servizio militare.
Sono poi specificamente regolamentate la notifica all'imputato latitante o evaso, quella all'imputato interdetto o infermo di mente e quella all'imputato all'estero, nonché la notifica ad altri soggetti che possono risultare destinatari di un atto giudiziario penale.
Notifica atti penali nulla
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In alcune ipotesi, espressamente individuate, la notificazione degli atti giudiziari penali si considera nulla.
Si tratta in particolare delle seguenti:
- l'atto è notificato in modo incompleto e non è consentita la notificazione per estratto
- vi è incertezza assoluta sul richiedente o sul destinatario
- la relata di notifica non è sottoscritta
- la copia non è consegnata a un soggetto abilitato a riceverla
- non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. e l'atto da notificare è stato consegnato al difensore
- l'atto è stato depositato nella casa comunale ma è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta
- la copia dell'atto è stata consegnata al portiere o a chi nel fa le veci, ma quest'ultimo non ha sottoscritto l'originale,
- non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto con il quale dispone la notifica mediante mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto e questo non è giunto a conoscenza del destinatario.