- Motivazione della sentenza: finalità
- Il contenuto della sentenza civile
- La motivazione della sentenza civile
- Il contenuto della sentenza penale
- La motivazione della sentenza penale
- Nullità della sentenza penale non motivata
- Altre norme in materia di motivazione della sentenza penale
Motivazione della sentenza: finalità
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Nel nostro ordinamento giuridico, la sentenza, come tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, deve essere imprescindibilmente sorretta da un'adeguata motivazione. A dirlo è la Costituzione, che, al comma 6 dell'articolo 111, sancisce che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
Tale obbligo trova poi specificazione nelle norme processuali, sia civili che penali.
Con la previsione dell'obbligo di motivazione della sentenza si persegue, dunque, un fine di fondamentale importanza: quello di assicurare il rispetto dei principi che la nostra Costituzione detta in materia di giurisdizione.
Si pensi, a tal proposito, al principio di legalità, all'indipendenza del giudice, al diritto di difesa.
Il contenuto della sentenza civile
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Nel codice di procedura civile, la norma che disciplina il contenuto della sentenza, ovverosia l'articolo 132, ricomprende tra gli elementi che tale pronuncia deve necessariamente riportare anche "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza deve poi contenere i seguenti ulteriori elementi:
- l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata
- l'indicazione delle parti e dei loro difensori
- le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti
- il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
Essa va pronunciata "In nome del popolo italiano" e reca l'intestazione: "Repubblica italiana".
La motivazione della sentenza civile
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Sulla motivazione della sentenza si sofferma poi, più nel dettaglio, l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, dopo aver chiarito che essa "consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", detta delle regole ben precise alle quali il giudice, nel redigere la motivazione stessa, deve attenersi.
In particolare, nella motivazione della sentenza:
- vanno esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio
- vanno indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati
- in caso di pronuncia secondo equità a richiesta di parte, vanno esposte le ragioni di equità sulle quali la decisione si fonda
- non possono essere inserite citazioni di autori giuridici.
Invalidità del provvedimento privo di motivazione
In ogni caso, la sentenza priva di motivazione è da reputarsi invalida e tale vizio può essere fatto valere attraverso il sistema delle impugnazioni.
Il contenuto della sentenza penale
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Per quanto riguarda il processo penale, la motivazione è inserita tra gli elementi di cui si deve comporre la sentenza dall'articolo 546 del codice di rito, che, a tale proposito, parla di "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie".
Gli altri elementi che compongono la sentenza sono:
- l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che ha pronunciato il provvedimento
- le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali con le quali è possibile identificarlo e le generalità delle altre parti private
- l'imputazione
- le conclusioni delle parti
- il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati
- la data e la sottoscrizione del giudice.
La motivazione della sentenza penale
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Lo stesso articolo 546 scende ancora più nel dettaglio, con riferimento alla motivazione della sentenza penale, specificando che la stessa deve avere riguardo:
- all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica
- alla punibilità e alla determinazione della pena
- alla responsabilità civile derivante dal reato
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 192, comma 1, c.p.p., che rimette al giudice l'onere di valutare la prova "dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
Nullità della sentenza penale non motivata
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Nel codice di procedura penale c'è un'altra norma che si occupa di motivazione della sentenza e che sancisce quali conseguenze comporta il mancato rispetto del relativo obbligo.
Ci si riferisce a quanto statuito dal terzo comma dell'articolo 125, ove si legge che "Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità".
Altre norme in materia di motivazione della sentenza penale
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Ulteriori previsioni del codice di procedura penale nelle quali si trovano cenni alla motivazione della sentenza sono rappresentate dagli articoli 425 e 426, specificamente dedicati alla sentenza di non luogo a procedere.