di Valeria Zeppilli - Il rapporto di causalità tra omissione ed evento, nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, è molto importante, tanto che il suo esame giunge non di rado all'attenzione della Corte di cassazione.
Da ultimo, i giudici della quarta sezione penale si sono confrontati con questa materia con la sentenza numero 11674/2019 qui sotto allegata.
L'elevata probabilità logica
In particolare, la Corte è tornata a ribadire che il coefficiente di probabilità statistica, nei giudizi di responsabilità medica, non è sufficiente. Occorre, piuttosto, eseguire un giudizio di elevata probabilità logica che deve fondarsi, a sua volta, sia su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, sia su un giudizio di tipo induttivo avente a oggetto il ruolo salvifico della condotta omessa, da farsi tenendo conto della caratterizzazione del fatto storico e delle particolarità del caso concreto.
La vicenda
Per comprendere meglio il principio, è utile analizzare la vicenda.
Nel caso di specie, due medici erano stati condotti in giudizio per la morte di una paziente, alla quale avevano somministrato il farmaco toradol senza gastroprotezione nonostante la stessa fosse anziana e da mesi defedata. Da ciò erano derivate alla donna delle ulcere, alle quali era seguito uno shock settico che ne aveva causato la morte.
Durante il giudizio di merito, i giudici avevano esaminato il nesso eziologico tra la terapia antidolorifica erroneamente impostata e le perforazioni che avevano poi colpito l'assistita, adeguandosi ai principi giurisprudenziali che regolamentano un tal genere di accertamento.
In particolare, il giudizio non si era "fermato a livello di probabilità di verificazione dell'evento", ma aveva "attinto dagli elementi fattuali per accertare la validazione dell'ipotesi formulata, in perfetta aderenza ai principi ormai consolidati" della giurisprudenza di legittimità.
La conclusione alla quale sono giunti i giudici del merito circa la colpevolezza dei sanitari, quindi, sotto questo aspetto è risultata per la Corte incensurabile.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 11674/2019