di Lucia Izzo - Età, mancanza di una specializzazione professionale e profonda crisi del mercato del lavoro che caratterizza il contesto territoriale, giustificano il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico della ex moglie, disoccupata e 43enne. La decisione è conforme sia ai criteri indicati dalle Sezioni Unite che ai parametri indicati dalla legge sul divorzio.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 10084/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi in una vicenda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il caso
L'ex marito, in particolare, era stato onerato della corresponsione di un assegno mensile alla moglie a seguito del divorzio. I giudici, infatti, avevano verificato che la signora, che viveva con la madre, non aveva mezzi adeguati per essere economicamente indipendente, non lavorando e non percependo pensione o introiti da affitti.
Ancora, considerata l'età (43 anni), la mancanza di specializzazione professionale e la prolungata crisi del mercato del lavoro, ancora più severa nella regione (Sardegna), i magistrati ritenevano che la donna non avesse possibilità di procurarsi i mezzi per rendersi indipendente. Da tali circostanze veniva desunta la prova dell'an del diritto all'assegno di divorzio, poi quantificato in 150 euro al mese.
Divorzio: assegno alla 43enne, disoccupata e priva di competenze professionali
Una decisione contestata dall'ex marito in Cassazione, ma senza successo. Gli Ermellini sottolineano come la Corte territoriale abbia verificato e analizzato, con riferimento al caso di specie, tutti i parametri normativi e giurisprudenziali finalizzati all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e alla sua quantificazione.
Il ricorrente, invece, non ha indicato i fatti specifici il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito. Ad esempio, non ha dimostrato l'asserita convivenza more uxorio della ex con l'uomo da cui, dopo la separazione, avrebbe avuto un figlio.
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La motivazione della Corte d'Appello in materia di assegno divorzile, si legge nell'ordinanza, appare conforme sia alla decisione n. 11504/2017 (c.d. Sentenza Grilli), sia alla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in quanto ha accertato sia la condizione di non autosufficienza economica della signora, sia la ricorrenza dei parametri indicati dall'art. 5 della legge sul divorzio, come sono stati valorizzati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
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