di Annamaria Villafrate - Farà sicuramente discutere la sentenza n. 4175/2019 del Tar Lazio (sotto allegata) che vieta il meretricio nel territorio comunale sanzionandolo con una multa di 500 euro. Per il Tribunale amministrativo laziale, lo strumento dell'ordinanza non è idonea a risolvere un problema così complesso alla cui base esiste un fenomeno diffuso di sfruttamento. Inoltre manca un supporto probatorio idoneo a giustificare un simile divieto, che non può fondarsi sulla mera necessità di tutelare il buon costume e la pubblica decenza.
- La vicenda processuale
- Il Sindaco non può vietare la prostituzione tout court
- Da annullare l'ordinanza contingibile e urgente che vieta il meretricio
La vicenda processuale
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Un'Associazione e un Comitato ricorrono avverso un'ordinanza comunale contingibile e urgente, con cui il sindaco da metà novembre 2018 fino al 15 giugno 2019 vieta: "a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Tivoli di contattare soggetti dediti alla prostituzione, concordare prestazioni sessuali a pagamento, consentire la salita sui propri veicoli per le descritte finalità, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o fermata al fine di porre in essere i comportamenti delineati" e (ii) "a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, assumendo atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento o mostrare nudità che manifestano, inequivocabilmente, l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio" e con la quale è stato stabilito per la violazione della predetta ordinanza l'importo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00."
Il Sindaco non può vietare la prostituzione tout court
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Le ricorrenti, in merito all'ordinanza contingibile e urgente del Comune contestano:
- vizi di violazione di legge;
- eccesso di potere, mancando i presupposti necessari all'emanazione del provvedimento impugnato;
- l'indeterminatezza delle condotte vietate;
- lacunosità dell'istruttoria;
- l'assenza di un opportuno apparato motivazionale;
- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
- lesione dei diritti e delle libertà fondamentali per violazione dell'art. 2 Cost., dei principi di legalità e tipicità degli illeciti amministrativi;
- profili d'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 bis TUEL, se interpretato nel senso di legittimare il Sindaco a mettere ordinanze contingibili e urgenti con il fine di perseguire la prostituzione, senza considerare le condizioni di sfruttamento in cui vivono i i soggetti dediti a tale attività.
Da annullare l'ordinanza contingibile e urgente che vieta il meretricio
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Il Tar del Lazio accoglie il ricorso delle ricorrenti poiché "le condotte vietate e sanzionate vengono descritte nel provvedimento impugnato con un insufficiente grado di determinatezza, come reso evidente dal rilievo riconnesso anche ad "atteggiamento", a "modalità comportamentali" e all'abbigliamento e, dunque, a condotte ed a profili che ineriscono alla sfera delle stesse modalità di espressione della personalità e che possono risultare in concreto non lesive d'interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento."
Vaga altresì la richiamata presenza di "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" fondata su meri giudizi di valore morale, senza che siano state raggiunte evidenza sulla reale ed effettiva pericolosità del fenomeno. Non può ritenersi esistente la concreta minaccia agli interessi pubblici con il mero riferimento all'esigenza di tutelare il "buon costume" e la "pubblica decenza." Si rileva inoltre come i provvedimenti urgenti, destinati ad avere una durata limitata nel tempo non sono funzionali a risolvere problemi strutturali come quelle sotteso al fenomeno della prostituzione. Per contrastare lo sfruttamento, che ne è all'origini, infatti l'ordinamento predispone idonee misure ordinarie. Da respingere anche la prospettiva di aver adottato tale misura in via puramente "sperimentale" poiché indimostrate comunque le esigenze di tutela dell'incolumità e sicurezza.
Scarica pdf Tar Lazio Sez II bis-sentenza n. 4175-2019