Per la Cassazione la responsabilità della scuola non è automatica: il danno dovrà essere conseguenza dell'illecito di altro studente e l'istituto non dovrà aver predisposto le misure per evitarlo

di Lucia Izzo - In caso di infortunio sportivo subito dallo studente a scuola, durante l'ora di educazione fisica, la responsabilità della scuola non sussiste automaticamente. A tal fine, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitarlo.


Il principio è stato di recente espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 9983/2019 (qui sotto allegata).

Il caso

Innanzi agli Ermellini giunge la vicenda di uno studente che si era infortunato nella palestra coperta della scuola durante una partita di pallamano: il ragazzo, mentre rincorreva un avversario, era scivolato e, cadendo, aveva urtato la panchina di legno dove sedevano i giocatori di riserva, riportando lesioni alla bocca. Da qui la richiesta risarcitoria avanzata dai genitori.


Tuttavia, secondo i giudici di merito, l'incidente era avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano. Dalla valutazione operata dai magistrati, infatti, era risultato che: la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola; non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori; la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell'insegnante; il campo di gioco era perfettamente libero e idoneo alla partita; l'insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori.


Ancora, la panchina contro la quale aveva urtato il ragazzo non avrebbe, secondo il giudice a quo, costituito un'insidia, in quanto è "notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco".


Niente responsabilità della scuola, dunque, poiché l'istituto aveva fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell'art. 2048 c.c. ed essendo il sinistro, nella specie, verificatosi con modalità tali da non potere essere impedito, e rientrare l'evento nell'alea normale dell'attività sportiva cui nella specie lo studente odierno ricorrente ha preso parte.

Infortunio dello studente: quando la scuola è responsabile?

Una conclusione confermata anche dalla Cassazione che, richiamando un precedente analogo (Cass., n. 20743/2009), precisano che in caso di infortunio subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario:

a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;

b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.


Si è altresì sottolineato che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., n. 6844/2016), ivi ricompresa l'illustrazione della difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., n. 18903/2017).


Di tali principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, pertanto il ricorso va rigettato.


il danno dovrà essere conseguenza dell'illecito di altro studente e la scuola non dovrà aver predisposto le misure per evitarlo


Scarica pdf Cass., III civ., ord. 9983/2019

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