Cos'è e come funziona il regime agevolato per i titolari di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Breve guida alla flat tax pensionati

di Lucia Izzo - Un regime opzionale e agevolato per i titolari di pensione di fonte estera che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale nei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Lo ha introdotto la manovra di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) per richiamare i pensionati residenti all'estero.


E con la circolare 8/E/2019 del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate sono stati forniti ulteriori e puntuali chiarimenti sul funzionamento della flat tax pensionati di cui si occupano i commi 273 e 274 della legge di bilancio che hanno introdotto nel TUIR l'art. 24-ter.


Flat tax pensionati: cos'è e come funziona

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La legge di bilancio 2019 ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che decideranno di trasferire in Italia la propria residenza, precisamente in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

I pensionati potranno in tal modo optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

I redditi da pensione

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Per quanto riguarda i redditi da pensione cui la norma in commento fa riferimento, si puntualizza che trattasi di quelli individuati dall'art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR, vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

I redditi da fonte estera o prodotti all'estero, assoggettabili all'imposta sostitutiva prevista dal nuovo articolo 24-ter del TUIR sono, invece, quelli individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2, del medesimo testo unico.

In base a tale norma, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

Il trasferimento della residenza

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Quanto al trasferimento della residenza, (cfr. art. 2, comma 2, TUIR), si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.


In particolare, i Comuni rilevanti per il trasferimento di residenza, con popolazione inferiore a 20mila abitanti, dovranno essere situati nelle regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Flat tax pensionati: chi può aderire e come

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L'opzione prevista dal nuovo articolo 24-ter del TUIR sarà esercitabile dalle persone fisiche che:


a) non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;


b) trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.


Ancora, le persone fisiche che intendono esercitare l'opzione dovranno indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.


L'Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.


L'opzione per l'imposta sostitutiva dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e sarà efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. L'opzione sarà valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

La revoca dell'opzione

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Come stabilito dal comma 7 del nuovo articolo 24-ter del TUIR, l'opzione è revocabile dal contribuente e, in caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.


Ancora, gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.


La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell'imposta sostitutiva

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L'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 24-ter, ha spiegato l'Agenzia nella circolare n. 8/E/2019, non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.


Per quanto attiene l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'IRPEF.


Leggi Legge di bilancio 2019: i chiarimenti delle Entrate sulle novità fiscali

Applicazione del regime ordinario

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I pensionati che rientrano tra i destinatari della disciplina in argomento, potranno manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa.


Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applicherà il regime ordinario e il credito d'imposta competerà per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 del TUIR.


Va ricordato, inoltre, che il nuovo art. 24-ter fa espressamente salva la possibilità di optare, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del medesimo testo unico.

Esenzioni

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La legge di bilancio 2019 ha stabilito una serie di esenzioni per i pensionati che decidono di aderire al regime opzionale. In particolare, gli stessi soggetti:

  • non saranno tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
  • saranno esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero.


Foto: 123rf.com
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