Per la Cassazione l'infradodicenne, capace di discernimento, va sentito qualora si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori

di Lucia Izzo - In tema di separazione personale tra coniugi, qualora si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, dovrà procedersi all'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento. Si tratta di un adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione.

Il caso

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Lo ha chiarito la Cassazione di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza 10774/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del padre di un minore a lui affidato in via esclusiva dal Tribunale. La separazione, infatti, era stata addebitata alla moglie per abbandono del tetto coniugale, essendosi la donna trasferita in altra regione portando con se il figlio e ivi trattenendolo contro la volontà dell'ex.


Tuttavia, la Corte d'Appello, riformando la sentenza di prime cure, disponeva che il minore venisse collocato presso la residenza materna e affidato al Comune e che il padre gli corrispondesse un assegno di mantenimento. Ciò in quanto, secondo la sentenza impugnata, doveva essere valorizzata la continuità e disposta la convivenza con la madre e il suo nuovo nucleo familiare, avendo la donna nel frattempo iniziato una convivenza con altro compagno dal quale era nato un figlio.

Ascolto del minore infradodicenne

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Tra i numerosi motivi di ricorso, il padre lamenta che il giudice di merito abbia revocato l'affidamento del figlio al padre senza ascoltare il minore che era stato sentito solo da uno psicologo del servizio sociale del consultorio


Richiamando un precedente (ord. n. 12957/2018) gli Ermellini precisano che, in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione.


Questa è tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, non solo se ritenga il minore infradodicenne capace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico.


Infatti, spiega il provvedimento, l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore in un procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Separazione: il minore infra dodicenne va ascoltato circa il collocamento col genitore

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Nel caso in esame, non solo il minore non era mai stato ascoltato, né dal giudice né da persona da lui incaricata, ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale aveva potuto procedere all'esame della capacità genitoriale della madre e all'ascolto del minore e ciò costituisce sicuramente una violazione dei suoi diritti.


La Corte d'Appello, inoltre, ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e si è discostata dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU nel corso del giudizio di primo grado senza tuttavia adempiere all'obbligo di motivare con particolare rigore e pertinenza il motivo per il quale riteneva di collocare il minore presso la madre, la quale si era invece sottratta all'esame peritale e nemmeno aveva consentito che vi partecipasse il figlio.


Poiché appare determinante sentire il minore, mai ascoltato neppure in sede di CTU, al fine di poter meglio valutare le ragioni delle parti e stabilire quale debba essere la sua collocazione e la modalità di frequentazione con l'altro genitore, la sentenza va dunque cassata con rinvio.


Scarica pdf Cass., I civ., sent. 10774/2019

Foto: 123rf.com
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