La Cassazione (sentenza n. 27245/2002) ha stabilito che l'eventuale stato di disoccupazione non vale ad esimere il genitore dall'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento ai figli
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n.27245/2002) ha stabilito che l'eventuale stato di disoccupazione non vale ad esimere il genitore dall'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento ai figli.

I giudici della Corte, nella fattispecie esaminata, hanno dato rilievo alla qualifica professionale dell'imputato ed hanno stabilito che "la condizione di disoccupato, anche se effettivamente esistente, non può esimere il padre dall'obbligo di trovare un'altra occupazione".

Tra le altre cose la Corte ha voluto precisare che "lo stato di bisogno del figlio minore si presume anche qualora alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano la madre o altri congiunti, poiché tale circostanza non fa venire meno l'obbligo primario di sostentamento che incombe all'altro genitore".


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