Atto costitutivo e costituzione della società semplice che costituisce il modello base delle società di persone

di Chiara Ruggiero - La società semplice, unitamente alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, va a formare la categoria delle società di persone.

Le società di persone

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La società semplice che ritroviamo agli artt. 2251 e 2290 del codice civile è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciali. Mentre invece, la società in nome collettivo artt. 2291 e 2312 viene qualificata come un tipo di società che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale, ma anche per l'esercizio di attività non commerciale. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art.2291 c.c). La società in nome collettivo è il regime residuale dell'attività societaria commerciale . Per quanto riguarda la società in accomandita semplice disciplinata dagli artt. 2313 e 2324 del codice civile è una società di persone che rispetto alla società in nome collettivo al suo interno presenta due tipologie di soci: i soci accomandatari e accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Mentre invece, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota a loro conferita (art.2313 c.c.) E' questa un tipo di società che deve essere specificatamente scelto dalle parti.

La società semplice riveste un particolare ruolo normativo nell'ambito delle società di persone.

L'atto costitutivo della società semplice

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Il contratto di società semplice non è soggetto a nessuna forma speciale, salvo quelle che sono richieste dalla natura dei beni ad essa conferiti (art.2251). L' atto costitutivo al suo interno non contiene specifiche disposizioni.

Inizialmente il codice del 1924 non prevedeva l'iscrizione della società semplice all'interno del registro delle imprese. Con la riforma del 1993 le cose cambiano, perché anche per questo tipo di società viene richiesta l'iscrizione all'interno del registro delle imprese secondo l'art.8, 4 comma, legge. 580/1993, attualmente art.2 d.p.r. 558/1999.

La legge 580/1993 stabilisce che l'iscrizione avviene nella sezione speciale ed è priva di specifici effetti giuridici, in quanto ha le sole funzioni di certificazione anagrafica e di pubblicità di notizia (art.8, 5 comma). Su questo specifico punto è intervenuto il d.lgs. 18-5-2001, n.228, che ha attribuito funzione di pubblicità legale, efficacia dichiarativa ex art.2193 c.c., all'iscrizione .

Costituzione della società semplice

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La costituzione della società semplice resta improntata ad un concetto di semplicità sia formale che sostanziale, in quanto la sua registrazione non va ad incidere né sull'esistenza, né sulla disciplina della società.

Il contratto di società semplice può anche essere concluso in forma verbale.

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