La permanenza all'aperto deve intendersi come all'aria aperta. Questo intervallo di tempo non può comprendere l'ora di socialità perché ha altre finalità

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 17579/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso avente ad oggetto il diritto del detenuto in 41 bis di due ore di permanenza all'aperto, precisa che con questi termini devono intendersi due ore effettive di aria. Ridurre a un'ora d'aria questo intervallo, considerando al suo interno anche l'ora prevista per la socialità del detenuto significa non comprendere le diverse finalità dei due istituti. Le due ore d'aria inoltre possono essere ridotte solo in presenza di validi motivi, in assenza dei quali, la riduzione della suddetta durata di aria aperta rivestirebbe un valore meramente afflittivo, in violazione dell'art 27 della Costituzione.

La vicenda processuale

Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis dell'ordinamento penitenziario propone reclamo ai sensi dell'art. 35 -bis ord. pen., nei confronti delle disposizioni del regolamento interno dell'istituto in cui è incarcerato, poiché limitano "a una sola ora la permanenza all'aria aperta, consentendo lo svolgimento dell'altra ora, prevista dall'art. 41- bis, comma 2 -quater, lett. f), Ord. pen., all'interno delle sale destinate alla"socialità" (biblioteca, palestra)." Chiede quindi il riconoscimento del suo diritto a fruire di due ore d'aria "effettive".

Il Magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo e dispone che vengano riconosciute al detenuto due ore di permanenza quotidiana in spazi aperti, senza calcolare, all'interno di questo intervallo di tempo, l'ora di socialità da trascorrere nei locali interni ad questa destinati. Il provvedimento viene impugnato dal Ministero della giustizia, rappresentato dalla Avvocatura dello Stato.

Il Tribunale di sorveglianza respinge il reclamo, poiché il Ministero non ha spiegato:

  • il motivo per il quale l'interpretazione del Magistrato di sorveglianza deve ritenersi inadeguata;
  • e la ragione per la quale "la fruizione di una ora di aria in più, all'interno di appositi passeggi, isolati e occupati (…) potesse determinare una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza, prevalendo sul diritto alla salute psico-fisica del detenuto."

Ricorrono in Cassazione la Direzione della Casa circondariale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo quattro motivi di impugnazione con quali contestano e deducono principalmente l'inosservanza o l'erronea applicazione o e/o l'assenza di motivazione relativamente alla corretta applicazione e interpretazione dell'art 41 bis, comma 2 lett. f).

La permanenza all'aperto deve intendersi come "all'aria aperta"

La Cassazione adita rigetta il ricorso con sentenza n. 17579/2019, condividendo la decisione del magistrato di sorveglianza. Essa chiarisce infatti come "il comma 2-quater, lett. f) dell'art. 41-bis, Ord. pen., così come introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prescrive che i detenuti soggetti al regime differenziato siano sottoposti a delle limitazioni della "permanenza all'aperto" non previste per gli altri ristretti; permanenza che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e che deve avere "una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10" Ord. pen., a norma del quale "ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto permotivi eccezionali". Ferma restando, in ogni caso, la possibilità che il limite delle due ore sia modificato in senso più favorevole dal regolamento interno di ogni istituto penitenziario, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. e),Reg. esec. Ord. pen."

Chiarito il contenuto della normativa gli Ermellini si soffermano sull'interpretazione del termine "permanenza all'aperto", che non deve essere confusa con la fruizione da parte del detenuto del diritto alla socialità, vista la diversa finalità dei due istituti. La permanenza all'aperto infatti è prevista per tutelare la salute e il benessere psico fisico del detenuto, mentre la socialità vuole garantire la tutela dei suoi interessi relazionali, culturali e ricreativi. Quando si parla di permanenza all'aperto deve intendersi come "all'aria aperta", in spazi non interclusi da fabbricati, ma ben esposti all'aria e alla luce. Esposizione che deve essere assicurata per un tempo adeguato anche tramite specifica valutazione dei servizi sanitari e psicologici. I due istituti non possono quindi essere confusi. Non solo, le due ore all'aria aperta possono essere ridotte a una solo se sussistono ragioni tali da giustificare l'applicazione del regime più restrittivo. Che il detenuto debba quindi usufruire come regola di due ore all'aria aperta si ricava anche dal dato letterale della norma dell'art. 10 della norma dell'Ord. Pen., la quale dispone la "permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno". Limitare questo diritto, riducendo le ore di permanenza all'aria aperta, in assenza di validi motivi, rappresenterebbe quindi solo una limitazione dal valore meramente afflittivo, in palese violazione con l'art. 27 della Costituzione.

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