di Lucia Izzo - L'assegno circolare potrà essere cambiato nel termine di tre anni dall'emissione, a differenza degli assegni bancari per i quali è previsto un termine di otto giorni per la presentazione all'incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso.
Qualora il beneficiario non abbia effettivamente riscosso l'assegno circolare, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescriverà nell'ordinario termine decennale che decorrerà dal momento in cui esso può essere fatto valere, ovvero dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'articolo 84 del R.D. n. 1736/34.
- La vicenda
- Assegno circolare: si prescrive in tre anni dall'emissione
- Assegni circolari e bancari: regole diverse
La vicenda
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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11387/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo contro la banca che aveva rifiutato di liquidargli quattro assegni circolari, per un importo di quasi 1.300 euro, ritenendo che i titoli fossero ormai scaduti e dunque irripetibili.
In secondo grado, il giudice respingeva l'appello ritenendo corretta la declinazione del pagamento da parte dell'istituto. Per la Cassazione, a cui ha fatto ricorso l'interessato, il giudice a quo ha, tuttavia, sbagliato a ritenere corretto l'operato della Banca che aveva declinato il pagamento in attesa di ricevere l'autorizzazione allo stesso avendo l'appellante portato i titoli all'incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione.
Assegno circolare: si prescrive in tre anni dall'emissione
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Al contrario di quanto affermato dal giudice del merito, spiegano gli Ermellini, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736/1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente.
Ciò è confermato anche dall'art. 1, comma 345-ter della L. n. 266/2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.
Assegni circolari e bancari: regole diverse
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Il citato art. 84 cit. chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l'azione contro l'emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. Mentre con riferimento all'assegno bancario, l'art. 32 del regio decreto prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell'assegno stesso all'incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso.
Tuttavia, per struttura e caratteri, l'assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente. Deve dunque escludersi un'applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all'assegno circolare.
Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non potrà più ottenere il pagamento dell'assegno e, a quel punto, il richiedente l'assegno stesso potrà ripetere la provvista (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno). Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Nel caso di specie, in conclusione, il giudice ha errato ad applicare all'assegno circolare le stesse regole dell'assegno bancario.
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Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 11387/2019• Foto: 123rf.com