di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 17811/2019 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un'imputata, assolvendola dal reato di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone. Il Tribunale ha concluso per la non punibilità per particolare tenuità del fatto perché ha erroneamente preso in considerazione solo le dichiarazioni della parte civile e di un'amica, senza fare i necessari approfondimenti sul numero delle persone disturbate dal continuo abbaiare di giorno e di notte dei cani dell'imputata. Come hanno ribadito gli Ermellini infatti, per integrare il reato di cui all'art 659 c.p, occorre che i rumori rechino disturbo a un gruppo indeterminato di persone, requisito che nel caso di specie, non è stato dimostrato.
La vicenda processuale
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Il Tribunale dichiara la non punibilità dell'imputata per il reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'art. 659 c.p per la particolare tenuità del fatto. L'imputata ricorre in Cassazione eccependo l'erronea applicazione della norma e vizio di motivazione.
Non c'è reato se l'abbaiare dei cani disturba una sola persona
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La Cassazione ritiene il ricorso dell'imputata fondato e annulla la sentenza. Il Tribunale ha infatti erroneamente ritenuto integrato il reato basandosi solo:
- sulle dichiarazioni della parte civile, ovvero la signora del piano di sotto, secondo la quale i cani dell'imputata abbaiavano di giorno e di notte;
- e sulla testimonianza di un'amica di parte civile che in alcune occasioni di visita aveva rilevato effettivamente il continuo abbaiare dei cani proveniente dal piano superiore;
- sulle misurazioni delle immissioni sonore derivanti dall'abbaiare dei cani che rivelavano il superamento della normale tollerabilità.
In realtà, rileva la Corte Suprema, il reato di cui all'art 659 c.p si configura quando le immissioni sonore superano la normale tollerabilità e i rumori risultano "potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone …. mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone."
Il Tribunale, ben conoscendo tali principi, non ha tuttavia approfondito se l'abbaiare dei cani risultasse fastidioso per altre persone, diverse dall'inquilina del piano di sotto, considerato che sarebbe stato sufficiente a integrare il reato il disturbo di altri condomini. Tale aspetto non può ritenersi assorbito dalla esiguità del fatto. Deve concludersi che, in assenza del disturbo al risposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, tale condotta non integra la fattispecie di cui all'art 659 c.p. Il reato quindi non sussiste.
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