di Lucia Izzo - Si riaccendono le tensioni tra magistratura e Viminale a seguito delle decisioni con cui il Tribunale di Bologna ha imposto al Sindaco dell'omonimo Comune di iscrivere nel registro anagrafico della popolazione residente due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto "decreto Salvini".
Il municipio emiliano, che ora dovrà provvede all'iscrizione su ordine della magistratura, non si opporrà: "Saluto questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi", ha dichiarato il sindaco Virginio Merola che ha aggiunto "è ingiusto negare la residenza ai richiedenti asilo".
Di "sentenza vergognosa" ha, invece, parlato il vicepremier: "se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra" ha affermato il ministro dell'Interno commentando la decisione del giudice. "Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza - ha concluso Salvini - intanto invito tutti i sindaci a rispettare, come ovvio, la legge".
- ANM: le dichiarazioni di Salvini delegittimano la magistratura
- La decisione del Tribunale di Bologna
- Richiedenti asilo e legittimazione al soggiorno
- Registri anagrafici: la lettura costituzionalmente orientata della normativa
- Il precedente di Firenze
ANM: le dichiarazioni di Salvini delegittimano la magistratura
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Ma il botta e risposta non si è fermato qui. Contro le dichiarazioni del vicepremier, è intervenuta anche l'Associazione nazionale magistrati precisando, in una nota della Giunta Esecutiva Centrale, che 'I magistrati assumono le loro decisioni applicando le leggi dello Stato, motivando i loro provvedimenti, che sono sempre impugnabili attraverso i rimedi previsti dall'ordinamento".
Per ANM, le dichiarazioni di Salvini "delegittimano la magistratura in quanto, in maniera del tutto infondata, alludono al fatto che le sentenze possano essere influenzate da valutazioni politiche e che, nella scelta sull'applicazione delle misure cautelari, basata esclusivamente sulla verifica della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, incida una incomprensibile tendenza dei giudici a scarcerare i presunti autori dei reati".
Per l'associazione delle toghe è "legittimo commentare e anche criticare le decisioni giudiziarie, ma dichiarazioni generiche e allusive, soprattutto se provenienti da chi ricopre incarichi istituzionali, oltre a delegittimare la magistratura non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico e - conclude l'ANM - a fornire una corretta informazione ai cittadini".
La decisione del Tribunale di Bologna
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Con un provvedimento del 2 maggio 2019 (qui sotto allegato), il Tribunale ordinario di Bologna ha integralmente accolto il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria richiedente asilo che si era vista dichiarare irricevibile la richiesta di iscrizione, quale persona senza fissa dimora, presentata all'anagrafe di Bologna in forza del decreto Salvini.
Il ricorso in urgenza è stato presentato dagli avvocati Paola Pizzi e Antonio Mumolo, volontari dell'Associazione "Avvocato di strada Onlus". La donna, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo, aveva evidenziato di essere temporaneamente ospite di una struttura di accoglienza e di aver lasciato il proprio paese sentendosi perseguitata a seguito della sparizione del proprio marito e del figlio e di non disporre in città di una sistemazione alloggiatava stabile.
Il diniego, tuttavia, veniva disposto dall'ufficiale di anagrafe in base all'attuale normativa sui registri anagrafici: il quadro normativo di riferimento è dato dal nuovo art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 142/2015 come modificato dal D.L. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), convertito nella L. 132/2018.
La giudice, dott.ssa Matilde Betti, ritiene tuttavia necessario offrire una lettura costituzionalmente orientata della legge, tenendo presente il quadro normativo costituzionale e comunitario. Alcuni dei riferimenti menzionati nell'ordinanza sono gli artt. 2 e 117 Cost., l'art. 14 CEDU, nonché l'art. 2 del T.U. 286/98 il quale prevede che allo straniero presente nel territorio siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
Richiedenti asilo e legittimazione al soggiorno
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La legittimazione al soggiorno data dal permesso per richiesta asilo, si legge nel provvedimento, non è episodica né di breve durata. Il requisito dell'abitualità della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza come previsto dall'art. 6 co VII del testo unico, ne parametra la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza.
Tuttavia, la permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla richiesta di asilo è ben più lunga durante i mesi nei quali si svolge l'accertamento da parte delle commissioni, legislativamente previsto in un mese, ma nella prassi molto più lungo, a cui si aggiunge il termine per l'impugnazione, per l'accertamento di primo grado, oltre l'eventuale giudizio di Cassazione.
Durante questo periodo non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino corrisponde direttamente all' "interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici" (cfr. Cass SS.UU 449/00). Pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 10 Costituzione, non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il loro diritto alla iscrizione anagrafica.
Registri anagrafici: la lettura costituzionalmente orientata della normativa
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Per il magistrato, a una prima lettura l'attuale previsione dell'art. 4, comma 1-bis, come modificato dal D.L. 113/18, "appare poco chiara in quanto non coerente con la disciplina generale del regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 223/89 e di difficile comprensione in relazione a ciò che ivi darebbe titolo per l'iscrizione anagrafica". Tuttavia, la sua comprensione all'interno del quadro costituzionale ed eurounitario di riferimento ne consentirebbe una interpretazione costituzionalmente orientata.
Si evidenzia come sia di diverso tenore, invece, la lettura della norma data dalla Circolare del Ministro degli Interni 15/18 che, tuttavia, non aiuta "a risolvere le complessità di compatibilità costituzionale poste dalla introduzione della nuova norma". Sul punto, d'altronde, si evidenzia come l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, in una nota, abbia sottolineato come i problemi posti dall'introduzione della nuova norma si prestino a interpretazioni contrastanti, auspicando un intervento della Corte Costituzionale.
Poiché, tuttavia, in sede giurisdizionale "appare però possibile la lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola", il Tribunale accoglie l'istanza ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris del diritto allegato dal ricorrente alla richiesta iscrizione anagrafica, sia il periculum in mora, poiché la mancata iscrizione "impedisce l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali solo ad esempio quello all'istruzione ed al lavoro".
Il precedente di Firenze
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La decisione del Tribunale di Bologna fa seguito a un provvedimento di tenore analogo che, lo scorso marzo, aveva adottato il Tribunale di Firenze. Anche in tal caso, il giudice aveva deciso di non applicare il decreto, imponendo al Comune di Scandicci di registrare all'anagrafe un rifugiato somalo.
"Ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante - scriveva il magistrato - in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di asilo". A parere del giudicante il diniego sarebbe stato discriminatorio.
Scarica pdf Tribunale di Bologna, ord. 2 maggio 2019• Foto: 123rf.com