di Valeria Zeppilli - L'utilizzo legittimo degli etilometri per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza e l'avvio del conseguente procedimento sanzionatorio incontra ogni giorno dei nuovi ostacoli, sempre più difficili da superare.
La sentenza del tribunale di Forlì
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Non può passare inosservata, ad esempio, l'osservazione fatta dal Tribunale di Forlì nella recente sentenza 241/2019 (qui sotto allegata), ovverosia che il Csrpda del ministero delle infrastrutture, al quale è affidata la competenza per la verifica iniziale e periodica degli etilometri, non ha mai ottenuto l'accreditamento per eseguire tali controlli.
Le ragioni del giudice
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Nel caso di specie, tuttavia, tale osservazione è stata utilizzata dal giudice, insieme ad altri elementi, a sostegno della sua decisione di assolvere un automobilista imputato per guida in stato di ebbrezza senza darle particolare rilievo, nonostante gli effetti potenzialmente dirompenti che da essa potrebbero derivare.
Non resta quindi che attendere eventuali ulteriori pronunce giurisprudenziali, per vedere se e come questo ulteriore ostacolo riuscirà a essere superato.
Il Csrpda
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Per una maggiore comprensione della questione, appare utile soffermarci sul Csrpda.
Si tratta del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituito all'inizio degli anni 70, al quale è affidato essenzialmente il compito di procedere alle verifiche e alle prove per l'omologazione di veicoli e relativi dispositivi e di procedere, nei suoi numerosi laboratori, alle prove sugli etilometri, oltre che sui caschi, sui ganci di traino, sulle cinture di sicurezza, sui veicoli a temperatura controllata e sulle attrezzature che utilizzano le officine per eseguire le revisioni periodiche dei veicoli.
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Scarica pdf sentenza Tribunale di Forlì numero 241/2019