di Annamaria Villafrate - Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12193-2019 (sotto allegata) mettono la parola fine al lungo dibattito in materia, giungendo alla conclusione, dopo un'attenta analisi della legislazione e della giurisprudenza in materia interna e internazionale, che non si può trascrivere in Italia il provvedimento straniero che ha riconosciuto il rapporto genitoriale al componente della coppia gay che non ha preso parte alla procreazione medicalmente assistita.
Non solo perché tale pratica in Italia è vietata, ma perché in questo caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, a prevalere non è l'interesse del minore ma la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione.
Il genitore d'intenzione, ovvero quello che non ha un legame biologico con i bambini può infatti, in alternativa, ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari se desidera un riconoscimento legale del suo ruolo.
- La vicenda processuale
- Per la Corte d'Appello deve prevalere l'interesse del minore
- No alla trascrizione del provvedimento straniero perché viola il divieto di maternità surrogata
La vicenda processuale
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I componenti di una coppia omosessuale esercenti la responsabilità genitoriali nei confronti di due minori chiedono alla Corte d'Appello di Trento il riconoscimento del provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia canadese dell'Ontario che ha accertato il rapporto di genitorialità tra uno dei due membri della coppia e i minori, per chiederne la trascrizione negli atti dello stato civile del Comune di Trento. La coppia espone che i bambini sono il frutto della procreazione medicalmente assistita
. Una donna ha infatti donato gli ovociti e un'altra ha sostenuto la gravidanza. Il Giudice Canadese ha riconosciuto che la gestante non può qualificarsi come genitore dei minori. Tale qualità spetta infatti al soggetto coinvolto nella procreazione medicalmente assistita, per questo l'ufficiale di stato civile si è rifiutato di trascrivere l'atto con cui è stata riconosciuta la cogenitorialità anche al componente della coppia gay che non ha alcun legame biologico con i minori. Davanti alla Corte d'Appello si costituisce il Procuratore generale della Repubblica chiedendo il rigetto della domanda per contrarietà all'ordine pubblico. Interviene nel giudizio il Ministero dell'interno affermando che l'assenza di un legame biologico con i minori impedisce il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento del Giudice canadese per contrasto con l'ordine pubblico.Per la Corte d'Appello deve prevalere l'interesse del minore
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La Corte d'Appello però accoglie la domanda ritenendo che l'unico impedimento al riconoscimento del provvedimento è la compatibilità con l'ordine pubblico internazionale. Il Giudice deve infatti verificare "se l'atto straniero contrasti con l'esigenza dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché dalla CEDU." Per il giudice di secondo grado in questo caso a prevalere è l'interesse del minore alla conservazione dello status di figlio, come previsto da specifiche disposizioni di diritto internazionale. In assenza non godrebbe delle tutele previste dall'ordinamento per la filiazione. Il fatto che in Italia la procreazione medicalmente assistita sia vietata non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del provvedimento canadese. Come precisato anche dalla Corte Costituzionale, la violazione della disciplina italiana sulla procreazione medicalmente assistita non può ricadere sul minore generato con tale pratica, che ha tutto il diritto di conservare lo status di figlio riconosciutogli all'estero. Non essendo inoltre pacifica la possibilità per una coppia gay di adottare un bambino, l'adozione non si presenta come la soluzione ideale per tutelare l'interesse del minore.
No alla trascrizione del provvedimento straniero perché viola il divieto di maternità surrogata
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Le Sezioni Unite della Cassazione chiamate a risolvere questo rilevante dubbio interpretativo nella sentenza n. 12193/2019 ha enunciato il seguente principio: "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione".
Il genitore d'intenzione può sempre ricorrere all'adozione
La tutela di tali valori, proseguono le S.U. "non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito del bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quale l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 4 comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983".
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