di Valeria Zeppilli - La servitù, in diritto, è il peso che viene imposto su di un fondo, detto fondo servente, per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario, detto fondo dominante. Si tratta di un diritto reale limitato che può essere coattivo o volontario.
La servitù volontaria, alla quale è dedicata questa guida, è quella che nasce per volontà libera delle persone ad essa interessate.
- Servitù volontaria costituita per contratto
- Servitù volontaria costituita per testamento
- Servitù volontaria: usucapione e destinazione del padre di famiglia
- Oggetto delle servitù volontarie
- Differenza tra servitù volontarie e servitù coattive
Servitù volontaria costituita per contratto
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Una servitù volontaria può essere costituita, innanzitutto, per contratto, che deve avere necessariamente la forma scritta e che deve essere trascritto nei registri immobiliari.
L'articolo 1350 del codice civile inserisce i contratti che costituiscono le servitù prediali tra quelli che debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità.
È invece l'articolo 2643 c.c. che impone di rendere pubblici tali contratti col mezzo di trascrizione.
Elementi del contratto costitutivo della servitù volontaria
Nel contratto che costituisce una servitù volontaria non è necessario indicare espressamente il fondo dominante, il fondo servente e le modalità di assoggettamento del secondo al primo.
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza numero 17044/2015, infatti, per la valida costituzione del contratto basta che tutti i predetti elementi (nessuno escluso) possano essere ricavati dal contenuto dall'atto con certezza, attraverso i consueti strumenti ermeneutici. Non sono comunque sufficienti, e quindi si configurano come inefficaci, le clausole che si limitano a fare generico riferimento a stati di fatto preesistenti (v. Cass. n. 11674/2000).
Nella sentenza numero 1328/2004 la Corte ha chiarito che, in ogni caso, nel titolo con cui viene costituita la servitù a carico del fondo servente devono essere specificamente indicati l'esistenza e il contenuto del diritto.
Servitù volontaria costituita per testamento
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La servitù volontaria può essere poi costituita per testamento. Esso andrà registrato nei registri immobiliari, in forza di quanto previsto dall'articolo 2648 c.c.
Con il testamento, più nel dettaglio, può sia essere disposto il semplice obbligo a carico dell'erede o di un legatario di costituire la servitù sia esserne effettuata direttamente la costituzione reale.
Servitù volontaria: usucapione e destinazione del padre di famiglia
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Le servitù volontarie possono poi essere acquistate anche attraverso usucapione o per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'articolo 1062 c.c.
Si precisa che l'usucapione deriva dall'esercizio continuativo di fatto della servitù mentre la destinazione del padre di famiglia si verifica quando due fondi sono stati posseduti dallo stesso proprietario e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Per essere più chiari, si pensi all'ipotesi in cui un proprietario costituisce su una porzione del proprio fondo alcune opere che risultano utili rispetto a un'altra porzione e poi divide il fondo e lo vende a due o più soggetti diversi. Per la costituzione della servitù tra l'uno e l'altro fondo è sufficiente dimostrare che il proprietario ha lasciato le cose in maniera corrispondente all'esistenza di una servitù, senza necessità di una manifestazione di volontà specifica o di una sentenza e salvo diversa volontà del vecchio proprietario.
Va comunque precisato che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 1061 del codice civile, non è possibile acquistare per usucapione o per destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, che si hanno quando non vi sono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Oggetto delle servitù volontarie
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Le servitù volontarie possono avere a oggetto una qualsiasi utilità. L'unico requisito perché esse si possano configurare è che tale utilità sia ricavata da un fondo e vada a vantaggio di un altro fondo che appartiene a un diverso proprietario.
Si tratta quindi di servitù atipiche, dal contenuto potenzialmente illimitato.
Differenza tra servitù volontarie e servitù coattive
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L'atipicità delle servitù volontarie è la caratteristica che, insieme al modo della loro costituzione, le differenzia dalle servitù coattive.
Queste ultime, infatti, sono tipiche, ovverosia sono solo quelle previste dalla legge.
Si tratta, in particolare, delle seguenti servitù:
- acquedotto o scarico
- appoggio e infissione di chiusa
- somministrazione di acqua a un edificio o a un fondo
- passaggio
- passaggio di linee teleferiche
- elettrodotto
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