di Annamaria Villafrate - La recente Cassazione n. 11543/2019 (sotto allegata) enuncia un importante principio di diritto che risolve una vicenda processuale relativa alla richiesta di pagamento, avanzata da una banca, delle somme corrispondenti ai saldi debitori di due distinti conti correnti, in assenza di una parte degli estratti conto.
L'analisi di questa sentenza offre l'occasione per analizzare argomenti correlati come la distribuzione dell'onere probatorio, i mezzi di prova contrattuale, la disciplina del conto corrente e il valore dimostrativo riconosciuto a questo documento dal testo Unico bancario.
- Distribuzione dell'onere probatorio
- La prova del contratto
- Il comportamento dei contraenti
- Contratto di conto corrente e approvazione dell'estratto conto
- Valore probatorio dell'estratto conto: l'art. 50 del Tu bancario
- La vicenda processuale: richiesta di pagamento saldo conti correnti
Distribuzione dell'onere probatorio
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Prima di addentarci nel tema delle prove del contratto, con particolare riferimento al quello di conto corrente bancario è necessario fare un cenno al principio di distribuzione dell'onere probatorio delle parti, nel momento in cui si agisce in giudizio. Distribuzione dell'onere della prova che nel nostro ordinamento è regolato dall'art. 2697 c.c il quale dispone che: " 1.Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."
La prova del contratto
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Chiarito chi deve provare cosa, occorre precisare che in materia contrattuale la prova principe è rappresentata da quella documentale, nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata. Alla prova testimoniale invece, come stabilisce l'art. 2721 c.c si può ricorrere solo se si deve provare un contratto di importo non superiore ai 2,58 euro.
Soglia che viene superata dal comma 2 dell'articolo il quale prevede che "l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza." Regola che, come previsto dall'art. 2726 cc si applica anche quando deve essere provato un pagamento o la remissione di un debito.
Il comportamento dei contraenti
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In materia di contratti però un altro criterio interpretativo importante da applicare è quello che tiene conto del comportamento tenuto delle parti nella fase di attuazione pratica del rapporto.
Contratto di conto corrente e approvazione dell'estratto conto
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Regole probatorie applicabili anche nel caso in cui le prati abbiano stipulato un contratto di conto corrente bancario, al quale, in virtù del richiamo operato dall'art 1857 è applicabile l'art 1832 c.c., il quale prevede che le operazioni compiute sul c/c si intendono approvate dal correntista nel momento in cui non lo contesti nei limiti temporali pattuiti, in quelli usuali o in quelli congrui secondo le circostanze. Approvazione che tuttavia, come sancito dal comma 2 della norma, non ne impedisce l'impugnazione per errori di scritturazione, calcolo, omissioni o duplicazioni, nei termini previsti a pena di decadenza.
Valore probatorio dell'estratto conto: l'art. 50 del Tu bancario
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Premessa fondamentale per comprendere se, in un rapporto di contratto di conto corrente tra banca e correntista l'estratto conto riveste una qualche valenza probatoria o se rileva qualcos'altro. Detto questo, l'eventuale dubbio sulla valenza probatoria dell'estratto conto bancario nel corso di un giudizio viene chiarito direttamente dall'art. 50 del TU bancario il quale dispone che: "La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido."
Come precisa la Cassazione n. 12935/2017 del resto l'estratto conto può sicuramente costituire una prova nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Esso si presenta infatti come un estratto analitico di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili capaci di giustificare le pretese creditorie, a condizione che "previamente comunicato, non vi sia stata contestazione circa la debenza delle somme dovute."
La vicenda processuale: richiesta di pagamento saldo conti correnti
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Il Tribunale definisce il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da due correntisti nei confronti della Banca intimante. Il provvedimento monitorio ha ad oggetto il pagamento delle somme corrispondenti ai saldi debitori di due distinti conti correnti (nn. 11.1530631 e 15.1530630). Gli importi di cui la banca sostiene di essere creditrice sono pari a £ 222.061.472 e a £ 503.230.270, più interessi a decorrere da dicembre 1995.
Il Tribunale accoglie parzialmente l'opposizione e condanna gli opponenti al pagamento delle rispettive somme: € 154.791,56 e € 452.826,76, con interessi a partire da giugno 2007). La sentenza viene appellata e la Corte d'Appello pronuncia sentenza non definitiva con cui rigetta la pretesa creditoria fondata sul contratto n. 15.1530630. Per quanto riguarda l'altro contratto dichiara invece la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi ultra legali, alla capitalizzazione degli interessi debitori e alla commissione di massimo scoperto.
Con successiva sentenza definitiva ridetermina quindi il saldo del conto n. 11.1530631. Le due sentenze vengono impugnate per Cassazione dalla Banca ritenendo che il saldo avrebbe potuto essere ricalcolato sulla scorta degli estratti conto prodotti e che, in assenza degli estratti conto dei primi undici mesi, la Corte avrebbe dovuto azzerare il saldo debitore riportato dal primo estratto conto prodotto, ragion per cui non avrebbe dovuto farsi luogo al completo rigetto della pretesa azionata.
Manca una parte degli estratti conto: possibile ricostruire i movimenti con altri mezzi
La Cassazione nella sentenza n. 11543/2019 ribadisce il principio secondo cui, una volta che relativamente ai conti correnti bancari è stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista è comunque onere della banca produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente fin dalla nascita, non potendo invocare che la durata dell'obbligo di conservazione è limitato a dieci anni. Solo ricostruendo integralmente il dare e l'avere fin dall'inizio è possibile infatti "determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione)." Regola probatoria da applicare anche nel caso in cui sia il correntista ad "agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito."
Vero tuttavia che, se come nel caso del quo, se a non poter essere ricostruito è solo una parte del rapporto di conto corrente "le movimentazioni del conto possono essere ricostruite sulla base di risultanze diverse dai singoli estratti." Stesso ragionamento nel caso in cui sia il correntista ad agire nei confronti della banca per la ripetizione dell'indebito e quest'ultima si trovi a resistere in giudizio.
Onere probatorio: dipende dalla qualifica di attore o di convenuto del correntista
Alla luce di dette considerazioni la Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:
a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore."
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