di Redazione - La falsificazione del DURC integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, data la natura giuridica di tale atto che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti. È quanto afferma la Cassazione con la recente sentenza n. 18263/2019 (sotto allegata), dichiarando inammissibile il ricorso del rappresentante legale di una società imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.
La vicenda
La Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere nella sua qualità di rappresentante legale di una sas contraffatto due certificati amministrativi denominati DURC, al fine di ottenere indebitamente la commissione di lavori in subappalto.
L'imputato adiva il Palazzaccio, contestando tra l'altro violazione di legge del provvedimento impugnato, in ordine alla natura di atto pubblico del DURC, documentazione proveniente da un ente privato, la Cassa Edile, la cui falsificazione sarebbe punibile solo ai sensi dell'art. 485 cod. pen.
La decisione
Per la quinta sezione penale le tesi dell'uomo sono infondate su tutta la linea. Invero, ricordano, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo la definizione di cui all'art. 4 del dm 24.10.2007 e 6, comma 1, Dpr n. 207/2010, è "un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento: le imprese inoltrano un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati - anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente), come avveniva in passato".
Tanto premesso, non vi è dubbio in giurisprudenza, nell'affermare che "integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt. 477-482 cod. pen., la falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento".
Scarica pdf Cassazione n. 18263/2019
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