di Lucia Izzo - Sarà affetto da "illegittimità derivata" il verbale di contestazione di eccesso di velocità se l'accertamento è stato effettuato tramite un autovelox posizionato lungo il senso di marcia opposto rispetto a quello indicato nel decreto prefettizio.
Infatti, seppur il prefetto non sia tenuto a indicare necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, qualora il decreto lo specifichi allora il rilevamento sarà legittimo solo se riferito all'autovelox come posizionato in conformità.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12309/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un Comune.
Il caso
Il Giudice di Pace, evocato da un automobilista in prime cure, aveva accertato l'illegittima apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio.
Di conseguenza, accogliendo l'ooposizione del multato, aveva annullato il verbale di contravvenzione elevato a suo carico per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada. Una decisione confermata anche in sede di gravame e impugnata poi dal Comune in Cassazione.
L'amministrazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002 e dell'art. 2 del D.M. 15 agosto 2007, anche in relazione al d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Secondo la prospettazione della difesa del Comune ricorrente, alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, si sarebbe dovuto ritenere legittimo l'accertamento eseguito mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione con il decreto prefettizio.
Addio multa se l'autovelox è nel senso di marcia opposto rispetto al decreto prefettizio
Censura che, per la Cassazione, non coglie nel segno. Richiamando un recente provvedimento (Cass. n. 23726/2018) gli Ermellini rammentano che, qualora (come nel caso di specie) il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia e, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata".
Ed è quanto statuito nel caso in esame dalla sentenza impugnata. Inoltre, chiarisce la Cassazione non potranno assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.
Questo principio, si legge nel provvedimento, si ricava da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10206/2013): è pur vero che, in tema di violazioni del Codice della strada, il più volte richiamato art. 4 del d.l. 121/2002 (convertito, con modificazioni, nella legge 168/2002) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione.
Tuttavia, argomentando a contrario, si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso in esame), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo. In conclusione il ricorso va respinto.
Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 12309/2019• Foto: 123rf.com