Per la Suprema Corte, la causa di non punibilità del medico di cui all'art. 590-sexies cp non opera se le linee guida scelte non sono quelle adeguate

di Valeria Zeppilli - La legge Gelli, che ha riformato nel 2017 la materia della responsabilità medica, ha tra le altre cose introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il numero 590-sexies.

Tale previsione, come ormai noto agli operatori del settore, esclude la punibilità del medico per la morte o le lesioni personali in ambito sanitario, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Adeguatezza delle linee guida

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La norma aggiunge, poi, che la nuova causa di non punibilità opera "sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

Su tale precisazione è di recente intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza numero 19386/2019 (qui sotto allegata), che ha fatto chiarezza su quale sia la sua esatta portata.

La selezione delle linee guida

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In tale pronuncia si legge in particolare che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 590-sexies e, quindi, alla stregua della novella del 2017, l'errore non punibile non può "riguardare la fase della selezione delle linee guida perché, dipendendo il "rispetto" di esse dalla scelta di quelle "adeguate", qualsiasi errore sul punto, dovuto a una qualsiasi forma di colpa generica, porta a negare l'integrazione del requisito del "rispetto"".

La vicenda

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Per comprendere meglio la portata di tale affermazione, è utile ripercorrere la vicenda alla base della pronuncia della Corte.

Il sanitario imputato, un ostetrico, era stato sottoposto a processo per aver cagionato, durante un parto, delle lesioni personali gravi alla nascitura, che si erano concretate nella paralisi dell'arto superiore sinistro. In particolare, l'ostetrico non aveva rilevato i segni indicatori di una distocia di spalla e non aveva posto in essere le condotte doverose, ma aveva esercitato delle "trazioni eccessive ed improvvide al vertice fetale".

Orbene, in virtù del principio sopra ricordato, l'esecuzione da parte sua di "manovre del tutto inadeguate … esclude l'applicabilità dei richiamati interventi normativi, in tema di responsabilità sanitaria".

Egli, infatti, non aveva effettuato le manovre codificate dalle leges artis contenute nelle linee guida di riferimento e, anzi, non aveva posto in essere nessuna manovra di emergenza.

Si trattava, quindi, di una condotta "gravemente imperita", rispetto alla quale non è possibile invocare l'applicazione dell'articolo 590-sexies del codice penale.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 19386/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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