Del danno non patrimoniale ce ne parla l'art. 2059 c.c. secondo il quale il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge

di Chiara Ruggiero - Tradizionalmente il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) viene definito come un danno morale.

Il danno non patrimoniale

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Per danno morale intendiamo: le afflizioni e i dolori fisici o anche di natura psichica cagionati dall'illecito. Per meglio comprendere si pensi ai dolori e alle sofferenze patite a causa di una lunga degenza in ospedale.

La recente giurisprudenza di legittimità, ha ampliato la tradizionale nozione definendo come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più soltanto come danno morale oggettivo (art. 2043 c.c.).

Configurazione del danno non patrimoniale

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Il danno non patrimoniale inteso come danno morale, si va ad inquadrare nel sistema risarcitorio tripolare, che è incentrato sulle figure del danno biologico (art. 2043 c.c. e art. 32 Cost.), del danno morale soggettivo (art. 2059 c.c. e 185 c.p.), e del danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), comprendendo in questo ogni danno di natura patrimoniale da lesioni di valori inerenti alla persona e quindi: sia il danno morale soggettivo, il danno biologico ed esistenziale.

Breve accenno al danno esistenziale

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Il danno esistenziale

consiste in ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità che si proietta nel modo esterno (v. Cass. Sez. Un. n. 6572/2006). Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, è continuato il dibattito sull'ammissibilità del danno esistenziale e, più in generale, degli aspetti del danno non patrimoniale tanto che le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute (cfr. sent. n. 26972/2008).

Le Sezioni Unite hanno affermato che: il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Ne consegue che il danno di natura non patrimoniale rappresenta una categoria unitaria all'interno della quale è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie da utilizzare solo ai fini descrittivi.

Risarcimento del danno non patrimoniale

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Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, senza duplicazioni. La lesione però deve aver causato un pregiudizio serio che va a superare il pregiudizio meritevole di tutela.

Per approfondimenti leggi anche:

- Il danno alla persona

- Il risarcimento del danno

- L'art. 2059 c.c. commentato

- Profili giuridici del danno risarcibile


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