di Valeria Zeppilli - Il compito di somministrare i farmaci negli ospedali è affidato agli infermieri, che vi adempiono attenendosi alle prescrizioni fatte dai medici.
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 20270/2019 (sotto allegata), ha però precisato che la somministrazione del farmaco è un atto non meccanicistico ma collaborativo con il personale medico.
- Il ruolo di garanzia dell'infermiere
- La segnalazione delle anomalie
- La vicenda
- Chi è l'interlocutore dell'infermiera
Il ruolo di garanzia dell'infermiere
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Ciò vuol dire che l'infermiere, pur non potendo sindacare l'operato del medico, deve in ogni caso richiamare l'attenzione su degli errori che sia in grado di apprezzare ed esporre i suoi eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia.
Egli, insomma, ha un ruolo di garanzia nella sfera della terapia farmacologica, limitato al confronto con il medico al quale è demandata la scelta della cura migliore per il paziente.
La segnalazione delle anomalie
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L'infermiere, quindi, ha tra i propri obblighi anche quello della "segnalazione di 'anomalie' che egli sia in grado di riscontrare o di eventuali 'incompatibilità' fra farmaci o fra la patologia ed il farmaco da somministrare o fra particolari condizioni (per es. allergie annotate in cartella o a sua conoscenza) e la cura prevista".
La vicenda
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Nel caso di specie, all'infermiera imputata in giudizio era stato rimproverato di aver preparato una dose di un farmaco per un paziente, attenendosi alla prescrizione interna nonostante la chiara esorbitanza rispetto alla posologia contemplata nell'esperienza medico-scientifica e alle tecniche di somministrazione del farmaco.
La donna aveva agito senza preoccuparsi di sollecitare un medico strutturato affinché controllasse l'adeguatezza della posologia, nonostante i dubbi nutriti in proposito. Si era tuttavia confrontata con uno specializzando.
Chi è l'interlocutore dell'infermiera
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E' sufficiente? Per la Cassazione, occorre che il giudice del merito torni sul punto, verificando se, dai vari elementi raccolti in giudizio, possa essere ricavata una regola di condotta contenuta in norme procedurali note o conoscibili dall'agente modello, che preveda che l'infermiere, per sciogliere dei nodi relativi al dosaggio dei farmaci, debba confrontarsi solo con medici cc.dd. strutturati e non possa validamente interloquire con gli altri medici operanti nei reparti, comunque dotati di relativa autonomia di intervento.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 20270/2019