di Lucia Izzo - In caso di veicoli concessi in locazione finanziaria, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa economica regionale sarà l'utilizzatore, anche qualora i rapporti siano anteriori al 15 giugno 2016. Non sarà, pertanto, configurabile alcuna responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con quattro sentenza identiche, le nn. 13131 (qui sotto allegata), 13132, 13133 e 13135, mettendo fine a un contenzioso sorto tra Regioni e società di leasing.
Bollo auto e leasing: gli interventi legislativi in materia
La Cassazione rammenta gli interventi legislativi susseguitesi sul tema. Con il D.L. n. 953/82, il legislatore ha individuato il soggetto passivo della tassa automobilistica nel proprietario del veicolo ovvero, per i veicoli concessi il leasing, la società di leasing.
La legge 99/2009, invece, ha previsto che tenuti al pagamento della tassa automobilistica fossero coloro che risultano essere "proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
Nonostante le innovazioni introdotte, la norma era rimasta di dubbia interpretazione, al punto che alcune Regioni avevano continuato a chiedere il pagamento dell'imposta sui veicoli in leasing alle società proprietarie dei mezzi, ritenendo solidalmente obbligati sia l'utilizzatore che il concedente.
Il legislatore ha dunque ritenuto necessario fornire un'interpretazione autentica tramite il D.L. n. 78/2018 chiarendo inequivocabilmente che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
In ultima battuta è intervenuto il D.L. c.d Enti Locali (n. 113/2016), che, da un lato, ha cancellato la legge d'interpretazione autentica e, dall'altro, ha introdotto pro futuro una regola identica a quella cancellata, in forza della quale sarebbe stato esclusivamente responsabile del pagamento della l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria a decorrere dal 15 giugno 2016.
Leasing: l'utilizzatore paga il bollo auto
Secondo gli Ermellini, deve tuttavia escludersi che all'abrogazione della legge di interpretazione autentica
si correli l'introduzione, per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016, di una regola d'interpretazione opposta.
Tale conclusione, infatti, consente di evitare incomprensibili fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009 - 15 giugno 2016, alle quali si applicava l'interpretazione fornita dalla norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione.
Appare irrazionale, secondo la Cassazione, la lettura delle Regioni secondo cui l'abrogazione della norma interpretativa sottendeva la volontà del legislatore di sostituire, retroattivamente, la regola abrogato con quella opposta che stabilita la responsabilità solidale del concedente nel pagamento della tassa.
In conclusione, stante l'evoluzione normativa in materia, deve concludersi che il legislatore abbia voluto ribadire che per i veicoli concessi in leasing l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica sia il soggetto utilizzatore.
Scarica pdf Cass., V civ., sent. 13131/2019• Foto: 123rf.com