di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 12998/2019 (sotto allegata) della Cassazione accoglie il ricorso di una coppia di testimoni di Geova, ritenendo errate le conclusioni della Corte d'Appello che ne ha rigettato il reclamo. Per gli Ermellini deve ammettersi la nomina dell'amministratore di sostegno nel caso in cui un soggetto, a causa della patologia da cui è affetto, che gli provoca continue emorragie e perdite di coscienza, è certo che non sarà in grado di esprimere un rifiuto o un consenso consapevole alle cure salvavita nel momento in cui dovesse trovarsi in pericolo di vita.
La vicenda processuale
Con ricorso al giudice tutelare una moglie chiede di essere nominata amministratore di sostegno del marito, designata dallo stesso per questa funzione con scrittura privata e procura speciale autenticata. Il giudice respinge il ricorso con decreto ritenendo il marito "allo stato pienamente capace d'intendere e di volere". Marito e moglie propongono reclamo che però viene rigettato dalla corte d'appello, che ribadisce la valutazione di piena capacità del marito e osserva come il diritto di rifiutare determinate terapie non rientri nell'ambito d'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno
, trattandosi di un diritto azionabile autonomamente in giudizio e non tutelabile, in via indiretta, tramite l'istituto dell'amministrazione di sostegno. I coniugi soccombenti a questo punto ricorrono in Cassazione. Nel ricorso chiedono in sostanza che la moglie vanga nominata amministratore di sostegno del marito, per poter esprimere al suo posto, in caso di crisi emorragica determinata dalla patologia da cui è affetto il marito (MAV malformazione artero venosa) a cui segue la perdita di coscienza, il rifiuto di sottoporsi, per motivi religiosi, alle trasfusioni di sangue che dovessero rendersi necessarie per salvargli la vita.Il testimone di Geova può nominare un ads per rifiutare le cure salvavita
La Cassazione, con ordinanza n. 12998/2019 accoglie il ricorso poiché non può condividersi "l'assunto della Corte d'appello, laddove afferma che il presupposto essenziale dell'amministrazione di sostegno
, costituito dall'impossibilità del beneficiario, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica e/o psichica, sarebbe - nella specie - insussistente. E ciò sulla base del mero rilievo, evidenziato nel provvedimento impugnato, che - il (….), comparso personalmente all'odierna udienza, è apparso allo stato pienamente capace di intendere e di volere -." La corte d'appello, nel negare l'amministrazione di sostegno, ha solo tenuto conto della situazione attuale, senza considerare la grave patologia da cui il richiedente è affetto, che gli causa continue emorragie e shock emorragici che comportano perdita di coscienza e "compromissione delle funzioni vitali". Dalla certificazione emerge inoltre che l'uomo "è ben consapevole del rischio di morte che corre in caso di shock emorragico violento, e che - essendo testimone di Geova fin dal 1982 - nell'evenienza tali crisi, in special modo se sedato, non potrebbe in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale". La Cassazione precisa poi che l'art. 408 c.c di fatto ammette la nomina preventiva dell'amministratore di sostegno in vista della propria futura incapacità, espressione "del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana". La giurisprudenza della Corte EDU inoltre, come riportato anche da giurisprudenza interna, ha riconosciuto il diritto di rifiutare le terapie salvavita anche in anticipo, allorquando il soggetto è pienamente capace di intendere e di volere. Ragion per cui erra il giudice di secondo grado nel momento in cui rigetta il reclamo dei coniugi ritenendo necessaria un'autonoma azione di accertamento perché, a cause della perdita di coscienza provocata dalle emorragie tipiche dalla MAV, egli non sarebbe in grado di esprimere un rifiuto o un consenso consapevole alle trasfusioni salvavita.Leggi anche L'amministratore di sostegno
Scarica pdf Cassazione civile ordinanza n. 12998-2019