Il fatto
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Si tratta di un principio che è stato coniato dalla Sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 12540 del 10 maggio 2019 (sotto allegata), con riferimento specifico al dipendente di una Spa addetto alla vigilanza.
La vicenda, che in causa ha in seguito portato all'elaborazione del criterio, è stata quella del dipendente il quale, pur avendo lavorato per alcuni anni per un monte ore molto al di sopra di quelle pattuite con il CCNL Istituti di Vigilanza Privata, non aveva percepito l'esatta retribuzione, nè recuperato il riposo settimanale.
Il danno da usura psico-fisica
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Il succo dell'elaborazione giurisprudenziale è, dunque, il seguente.
Il lavoro che supera di gran lunga i limiti di legge e del contratto collettivo, protraendosi per anni, provoca un danno da usura psico-fisica distinto da quello biologico, addirittura presunto nell'an siccome è lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.
Dunque, nel caso in cui il lavoratore chieda egli stesso di effettuare ulteriori ore di straordinario non previste contrattualmente, tale manifestazione di volontà non va ad incidere sulla produzione del danno, in quanto sussiste in ogni caso un generale obbligo del datore di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).
In pratica
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Il principio scolpito dalla Sezione Lavoro richiama il vincolo normativo dato dall'art. 2087 codice civile, in ordine alla tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La sostanza di tutto questo è che tale danno è risarcibile.
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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 12540/2019