Bene, per chiarire in estrema sintesi questi due concetti e poi comprenderne gli aspetti della risarcibilità nel caso di lesioni a seguito di un sinistro, vediamo cosa ci dice la magistratura civile in proposito.
Il danno alla cenestesi lavorativa
[Torna su]
Il Tribunale ordinario di Cremona si è fatto carico di dare un profilo ai concetti di cui stiamo parlando, utilizzando la sentenza n. 303 del 6 giugno 2018.
Ripensando a questa pronuncia, possiamo ora articolare e sviluppare il discorso affermando che mentre la cenestesi, presa come nozione in sé, evoca quella sensazione di normale benessere fisiologico di un organismo (una sorta di autocoscienza che da accesso alla percezione profonda del corpo attraverso le sensazioni trasmesse dagli organi), la cenestesi lavorativa consiste proprio nella maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di un lavoro dopo un particolare evento lesivo: pertanto altro non è che la percezione di maggior fatica corporea indotta direttamente o indirettamente dalle conseguenze del sinistro.
La risarcibilità del danno alla cenestesi lavorativa
[Torna su]
In sede di giudizio ed in occasione della consulenza tecnica d'ufficio, tale posta di danno appare perfettamente risarcibile ricorrendone i presupposti fattuali.
Nello specifico: se una mansione lavorativa prima svolta con normale impegno e carico di fatica, dopo il sinistro viene svolta con maggior carico e maggior fatica, ecco che sorge il presupposto tipico del danno in questione, si ripete di per se autonomamente risarcibile, a prescindere dal riconoscimento dell'eventuale danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In pratica
[Torna su]
Tutte le volte in cui ad un sinistro consegua una lesione corporea di rilievo, la maggior usura, difficoltà e fatica nello svolgimento del lavoro che avverte l'infortunato sarà meritevole di un approfondimento in sede medico legale e, all'esito dell'accertamento giudiziale di uno specifico risarcimento, che potrà essere il risultato di una maggiorazione percentuale del danno biologico riconosciuto alla persona.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com